Quello che le ha rappresentato il custode è corretto, ed è conforme alla prassi che vige in moltissimi tribunali italiani.
Infatti, il dm 15 ottobre 2015, n. 227, disciplina quali sono i costi che l’aggiudicatario deve sostenere. Si tratta:
delle spese di registrazione, trascrizione e voltura catastale (oltre all’IVA, se dovuta);
della quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:
1. Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;
2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 825,00;
3. quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00
4. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.
A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).
Oltre a ciò, vanno considerati bolli per €. 13,48 per la trascrizione del decreto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
È evidente ,allora, che ove il 15% da lei versato supererà questo importo, la differenza le dovrà obbligatoriamente essere restituita.