pagamento degli oneri fiscali e tributari

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francomatano pubblicato 06 marzo 2017

Buonasera Cito una parte del capitolo titolato "DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI" presente nell'avviso di vendita

"Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguiti alla acquisto del bene nella misura forfetaria del 15% del prezzo di aggiudicazione e comunque nell importo minimo previsto dalla normativa fiscale in vigore al momento della registrazione del decreto di trasferimento. "

La mia domanda é :" ma questo 15% include anche l'Iva nel mio caso agevolata per l acquisto di prima casa? Cosa intendono per oneri fiscali e tributari?

Grazie A presto

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inexecutivis pubblicato 12 marzo 2017

Grazie a lei

francomatano pubblicato 12 marzo 2017

Grazie mille, siete sempre super esaustivi. Buona giornata

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2017

Quello che le ha rappresentato il custode è corretto, ed è conforme alla prassi che vige in moltissimi tribunali italiani.

Infatti, il dm 15 ottobre 2015, n. 227, disciplina quali sono i costi che l’aggiudicatario deve sostenere. Si tratta:

delle spese di registrazione, trascrizione e voltura catastale (oltre all’IVA, se dovuta);

della quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

1.      Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

2.      Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

3.      quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

4.      In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Oltre a ciò, vanno considerati bolli per €. 13,48 per la trascrizione del decreto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

 

È evidente ,allora, che ove il 15% da lei versato supererà questo importo, la differenza le dovrà obbligatoriamente essere restituita.

francomatano pubblicato 08 marzo 2017

Molto chiari come sempre. Ad ogni modo il custode sostiene che il 15 % è richiesto al momento del saldo ma dopo aver effettuato i vari conteggi in base agli oneri effettivamente dovuti dall' acquirente la rimanenza verrà stornata a quest ultimo. Speriamo sia così poiché comunque l avviso di vendita omette questo particolare. Voi cosa ne pensate? É usuale come prassi? Grazie

inexecutivis pubblicato 08 marzo 2017

A nostro avviso, l’espressione contenuta nell’avviso di vendita si riferisce a tutte le imposte cui sono soggetti, in generale, i trasferimenti immobiliari, ivi compresa l’IVA, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione.

Questo perché, i trasferimenti immobiliari che hanno luogo in sede giudiziaria sono soggetti al pagamento delle stesse imposte previste per le compravendite che intervengono sul libero mercato (IVA, imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale).

Differenti, tuttavia, possono essere gli importi. Infatti, in base all’art. 16, commi 2 bis e 3 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni con l. n. 49 dell’8 aprile 2016, gli acquisti compiuti in sede di vendita giudiziaria entro il 31.6.2017 (termine così prorogato dall'art. 1, comma 32, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232) da colui il quale possiede i requisiti per acquistare con i benefici fiscali della prima casa, sono sottoposti al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (e dunque €. 600,00).

 

Stessa agevolazione è prevista dal comma 1 del medesimo art. 16, il quale dispone che il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni (l’originario testo della norma, che prevedeva un termine di 2 anni, è stato così modificato dall'art. 1, comma 32, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017).

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