Opposizione al decreto di aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 14 febbraio 2019
Marvi pubblicato 10 febbraio 2019

Salve,a dicembre io e mio marito ci siamo aggiudicati un appartamento all'asta. Domani verrà fatto l'atto di trasferimento e abbiamo saputo ieri in maniera informale che è stata fatta opposizione da una signora che risulta aver pignolato il bene. Pare che questa persona si opponga perché dopo il suo pignolamento ne è stato fatto un altro ed il giudice non ha provveduto a riunire i 2 pignolamenti che nei fatti risultano ad oggi separati. Le domande sono: si può fare l'atto di trasferimento anche se é stata fatta opposizione? Si potrebbe invalidare l'atto di trasferimento anche se fosse rigettata l'opposizione? La signora ha motivi validi x procedere? La signora potrebbe ricorrere in cassazione con queste motivazioni? Cosa dobbiamo fare noi aggiudicatari x essere sicuri di avere indietro i soldi oppure l'appartamento senza rischiare nulla? Abbiamo fatto un mutuo, quindi c'è di mezzo anche la banca. Grazie

inexecutivis pubblicato 14 febbraio 2019

Per rispondere al quesito formulato ci pare necessario partire dalla lettura dell'art. 561, il quale prescrive che quando viene trascritto un pignoramento il conservatore dei registri immobiliari se trova che sugli stessi beni è stato eseguito un pignoramento precedente, ne fa menzione nella nota di trascrizione.

Il secondo atto di pignoramento è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, e la procedura prosegue regolarmente.

La ragione di questa norma deriva dal fatto che si deve scongiurare il rischio che il bene sia venduto due volte in seno a due procedure e che, ordinata la cancellazione dei pignoramenti contestualmente alla pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c., uno dei creditori pignoranti rimanga sprovvisto di tutela.

Se così è, ci sembra che l'opposizione promossa dal creditore, nel caso prospettato dalla domanda, non possa recare pregiudizio all'aggiudicatario in quanto il creditore pignorante potrà sempre partecipare alla distribuzione del ricavato, e dunque non dovrebbe subire alcun pregiudizio derivante dal fatto che le due procedure non sono state riunite.

In ogni caso, anche ove così non fosse, l'aggiudicazione rimane ferma.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato la tendenziale ininfluenza dei vizi della procedura che non hanno riguardato la fase della vendita sul decreto di trasferimento.

In particolare, le sezioni unite con la sentenza n. 21110 del 2012 hanno sostenuto che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui ( l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

Nella stessa direzione si muove l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Siamo dunque sufficientemente tranquilli.

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