Offerta minima asta fallimentare

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  • Ultimo messaggio 01 aprile 2018
filippocallegari pubblicato 29 marzo 2018

Buonasera seguo un immobile da asta fallimentare. Sull'ordinanza del Tribunale leggo "il prezzo offerto che non potrà essere inferiore ad 1/4 del prezzo minimo indicato nell'ordinanaza di vendita pena esclusione"

 

significa che l'offerta minima deve essere il prezzo base meno un quarto o che può essere un quarto del prezzo base?

Perchè il modo in cui è scritta sopra lascerebbe spazio a più interpretazioni.

grazie

inexecutivis pubblicato 01 aprile 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che dalla lettura dell'art. 571 cpc nel testo novellato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, si ricava il dato per cui l'offerta minima può essere inferiore al prezzo base in misura non eccedente il quarto. La norma, infatti, prevede che l’offerta è inefficace “se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza”. 

Così, ad esempio, se il prezzo base è pari a 100, si può offrire 75, ma non meno, pena la declaratoria di inefficacia dell'offerta. 

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