inexecutivis
pubblicato
21 novembre 2019
rima delle modifiche introdotte dal d.l. 83/105, la disciplina dell’offerta unica, contenuta nell’art. 572 c.p.c., prevedeva che se l’offerta fosse superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. aumentato di un quinto il Giudice procedesse senz’altro all’aggiudicazione. Invece, in caso di offerta inferiore a tale valore, il Giudice non poteva far luogo alla vendita quando riteneva probabile che la vendita con il sistema dell’incanto potesse aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima.
Questa disciplina è stata completamente superata dal novellato art. 572, commi 2 e 3.
Dispone oggi la norma che:
- Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;
- Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può (non deve) procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588.
Come si vede, il cambio di rotta è evidente: da un lato formulazione di una offerta di acquisto al prezzo base o ad un prezzo superiore è senz’altro accolta; dall’altro, il Giudice può accogliere anche una offerta inferiore del 25% rispetto al prezzo base, a condizione che ritenga non seriamente possibile vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita, che a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, sarà una vendita senza incanto e non più con incanto, e non siano state presentate istanze di assegnazione.
Offerte in aumento non possono essere presentate in quanto l’istituto, previsto dall’art. 584 c.p.c. è espressamente dettato solo a proposito della vendita con incanto.