Offerta minima

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  • Ultimo messaggio 21 novembre 2019
crazy18978 pubblicato 15 novembre 2019

Salve vorrei partecipare ad un asta , se nel caso fossi l unico offerente è offrissi l importo dell' offerta minima , ci sarebbe la possibilità che qualcuno dopo essermi aggiudicata l asta possa offrire di più nei giorni successivi? Sarebbe vendita senza incanto ed io sarei l unico ad essermi presentato all' asta.

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actarus1 pubblicato 18 novembre 2019

Salve, anche io avrei lo stesso dubbio. Altra domanda: una mia conoscenza, a suo dire esperto nel settore delle aste, mi ha detto che nel momento in cui partecipo ad un'asta, anche se intenzionato a prendere l'immobile al prezzo di offerta minima, devo comunque dichiarare di voler partecipare all'asta (dopo che vengono apetre le buete) e/o fare almeno una offerta a rialzo, altrimenti rischierei la "turbativa d'asta". Mi pare strano, da ciò che sapevo il minimo da farsi dopo la consegna di busta con deposito cauzionale, è presentarsi all'asta stessa, ma se si è intenzionati all'acquisto solo al prezzo di offerta minima non si è obbligati di dichiarare di voler partecipare all'asta a rialzo qualore ci siano poi piu offerenti, è così?

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

 rima delle modifiche introdotte dal d.l. 83/105, la disciplina dell’offerta unica, contenuta nell’art. 572 c.p.c., prevedeva che se l’offerta fosse superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. aumentato di un quinto il Giudice procedesse senz’altro all’aggiudicazione. Invece, in caso di offerta inferiore a tale valore, il Giudice non poteva far luogo alla vendita quando riteneva probabile che la vendita con il sistema dell’incanto potesse aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima.

Questa disciplina è stata completamente superata dal novellato art. 572, commi 2 e 3.

Dispone oggi la norma che:

-          Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;

-          Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può (non deve) procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588.

Come si vede, il cambio di rotta è evidente: da un lato formulazione di una offerta di acquisto al prezzo base o ad un prezzo superiore è senz’altro accolta; dall’altro, il Giudice può accogliere anche una offerta inferiore del 25% rispetto al prezzo base, a condizione che ritenga non seriamente possibile vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita, che a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, sarà una vendita senza incanto e non più con incanto, e non siano state presentate istanze di assegnazione.

Offerte in aumento non possono essere presentate in quanto l’istituto, previsto dall’art. 584 c.p.c.  è espressamente dettato solo a proposito della vendita con incanto.

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

Quanto alla domanda posta da actarus 1 osserviamo che l'informazione che le ha fornito il suo conoscente è parzialmente errata poichè essa vale solo per le vendite che si celebrano con il sistema "con incanto" (ormai praticamente inesistenti). Il combinato disposto degli artt. 571, 572 e 573 cpc chiarisce inequivocabilmente non solo che l'offerente non deve rilanciare, ma che egli non è tenuto neanche a presentarsi il giorno fissato per l'apertura delle buste. se miglior offerente si aggiudicherà comunque il bene.

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