istanza di assegnazione dopo aggiudicazione immobile vendita senza incanto

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  • Ultimo messaggio 06 aprile 2019
luisa75 pubblicato 31 marzo 2019

salve volevo sapere se a seguito di una vendita senza incanto con aggiudicazione del bene fosse possibile al creditore ipotecario chiedere al G.E. l'assegnazione dell'immobile ormai aggiudicato...grazie

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inexecutivis pubblicato 03 aprile 2019

L’art. 588 c.p.c. dispone che “ogni creditore”, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

A norma del successivo art. 589 il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l’importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell’offerente. Fermo restanti questi limiti, l’offerente può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.

I rapporti tra l'istanza di assegnazione e le offerte di acquisto sono disciplinati dagli artt. 588, 572 e 573 c.p.c.

Dalla lettura di queste due norme si ricava la seguente disciplina, che distingue a seconda del fatto che sia stata presentata una sola offerta o una pluralità di offerte.

Offerta unica:

Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;

Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione.

pluralità di offerte:

In questo caso, se il prezzo raggiunto all’esito della gara (o in assenza di gara) è inferiore al prezzo base e vi sono istanze di assegnazione, il Giudice non aggiudicherà ma assegnerà il bene.

Dunque, venendo alla domanda formulata, siamo dell'avviso per cui se si raggiunge un prezzo almeno pari a quello del prezzo base, il bene verrà aggiudicato all'offerente, a prescindere dal valore per cui si chiede l'assegnazione, poiché gli artt. 588, 572 e 573 prevedono quale presupposto dell'assegnazione il mancato raggiungimento del prezzo base, e per converso il diritto del miglior offerente all'aggiudicazione tutte le volte in cui la sua offerta sia almeno pari al prezzo base.

Dai dati normativi appena riferiti si compende che, intervenuta l'aggiudicazione, alcuna istanza di assegnazione potrà essere formulata.

Il creditore potrà essere rimesso in gioco solo ove, a causa del mancato versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, il giudice dovesse nuovamente porre in vendita il bene.

luisa75 pubblicato 04 aprile 2019

vi rigrazio per la sollecita risposta...a questo punto se c'è un'unica offerta anche se non raggiunge il prezzo base (es. 250 mila euro) ma solo l'offerta minima (188 mila euro) sarà il giudice a decidere se procedere all'aggiudicazione in assenza di istanze di asseganzione....

inexecutivis pubblicato 06 aprile 2019

Esattamente, è questa la regola che si ricava dall'art. 572 c.p.c.

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