Immobile di un fallimento del 2013, ma pignorato nel 2015

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marioscherma pubblicato 20 marzo 2017

Buongiorno a tutti, leggevo nella perizia di un immobile, esattamente nella sezione degli oneri giuridici che rimarranno a carico dell acquirente, la presenza di una trascrizione del 2013 a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento a favore di massa di creditori, sempre nello stesso elaborato periteale nella sezione degli oneri giuridici che saranno cancellati a spese della procedura è presente un ipoteca volontaria nel 2007 e un pignoramento del 2015 a favore di unicredit. Mi chiedevo come mai la trascrizione fallimentare non dovrebbe essere cancellata a spese della procedura, inoltre come mai l immobile è stato pignorato dopo il fallimento, e infine cosa comporterebbe acquistare un immobile con una trascrizione fallimentare che non viene cancellata. Non sono sicuro di avere scelto la sezione giusta per porre i quesiti in tal caso mi scuso anticipatamente. I miei più cordiali saluti.

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Homeaste pubblicato 25 gennaio 2021

Come hai risolto? Sei riuscito a cancellare la trascrizione di fallimento?

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2017

La soluzione migliore sarebbe quella di eseguire una visura ipotecaria aggiornata e di contattare il curatore del fallimento per verificare se è a conoscenza dell'esecuzione (come in effetti dovrebbe essere).

marioscherma pubblicato 21 marzo 2017

La ringrazio innanzi tutto per la disponibilità e la tempestiva risposta. Ho letto attentamente quello che ha scritto, qualche giorno fa ho anche provato a sentire il delegato ma non mi ha saputo dare una risposta esaustiva, ha detto che il fallimento è legato al codice fiscale della persona e quindi alla persona e non all immobile e di non preoccuparmi, ma per avere una risposta sicura a che figura potrei rivolgermi? Inoltre nel peggiore dei casi qualora in sede d asta riuscissi ad aggiudicarmi la casa cosa potrebbe succedere?

inexecutivis pubblicato 21 marzo 2017

La trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento svolge la mera funzione di pubblicità notizia; ne deriva che, una volta compiuta la vendita del cespite, essa cesserà di produrre i suoi effetti, e dunque non impedisce la successiva circolazione del bene.

Tuttavia, in alcuni Tribunale vige comunque la prassi di ordinarne la cancellazione con la pronuncia del decreto di trasferimento.

Le ragioni per le quali il pignoramento è successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento possono essere diverse.

In primis, potrebbe essere accaduto che il creditore fondiario abbia deciso di procedere con il pignoramento nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento, così esercitando la facoltà riconosciutagli dall’art. 41 d.lgs 1.9.1993, n. 385 (Testo unico Bancario), a mente del quale “L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore”.

Altra ipotesi possibile è che il fallimento si sia chiuso ma il decreto di chiusura non sia stato annotato a margine della trascrizione del pignoramento.

Infine, ancora, potrebbe essere accaduto che per mero errore il creditore procedente ignori l’intervenuta dichiarazione di fallimento.

 

Quest’ultima ipotesi è quella che potrebbe creare problemi, atteso che il bene potrebbe essere venduto sia in sede fallimentare che in sede esecutiva.

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