Immobile aggiudicato il professinista non comnunica conteggio estintivo

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  • Ultimo messaggio 04 aprile 2019
viaggio119 pubblicato 21 febbraio 2019

MI sono aggiudicato il 28 gennaio un immobile ad uso artigianale, ad oggi 21 febbraio il professionista non mi comunica i conteggi per effettuare il saldo. Ho inviato pec e raggiunto di persona mi dice che possono passare 2 mesi ed aspetta benestare del giudice ma su l'ordinanza del GE indica che entro 10 gg il professinionista comunica importo per saldo. Come mi devo comportare? Grazie

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inexecutivis pubblicato 25 febbraio 2019

Rispondiamo all'interrogativo posto muovendo dalla premessa per cui il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio, e dunque come tale non prorogabile.

Sulla natura perentoria del termine e sulla sua non prorogabilità si è pronunciata la giurisprudenza della Cassazione, la quale facendo proprie le opinioni della prevalente dottrina e della giurisprudenza di merito ha osservato che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).

L’art. 587 c.p.c., prevede poi che qualora l’aggiudicatario non versi il prezzo nel termine stabilito il Giudice ne dichiara la decadenza, trattenendo la cauzione e disponendo un nuovo incanto (la norma, dettata a proposito della vendita con incanto, è pacificamente applicabile anche alla vendita senza incanto).

L’art. 177 disp. att. c.p.c. dispone poi che l’aggiudicatario inadempiente è condannato al pagamento di una somma di danaro pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e quello per il quale è poi avvenuta la vendita.

Dunque, il mancato versamento del saldo prezzo determina:

la decadenza dell’aggiudicatario;

la perdita della cauzione;

la celebrazione di una nuova vendita;

la condanna al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e quello di aggiudicazione, detratta la cauzione incamerata dalla procedura. Supponiamo, ad esempio che tizio, aggiudicatario per 100, non versi e che il Giudice, nel dichiararne la decadenza, abbia trattenuto la cauzione pari a 10. Se il bene verrà successivamente aggiudicato a 75, tizio sarà condannato al pagamento di 100, meno 10, meno 75, cioè 15.

Sulla scorta dei dati appena richiamati, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di versare il saldo prezzo comunque nel termine fissato nell'ordinanza di vendita (o in quello, minore, eventualmente indicato nell'offerta di acquisto), dichiarando contestualmente di essere in attea di conoscere i conteggi delle spese per provvedere l loro versamento.

viaggio119 pubblicato 02 aprile 2019

Ho versato il prezzo a copertura della somma di aggiudicazione, ho richiesto a mezzo pec i conteggi per le spese, ma il professionista non risponde sennò telefonicamente indicando una cifra forfettaria da lui stimata. Non è d'obbligo ricevere conteggio da parte dell'ufficio tributi? Grazie

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2019

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 let. c del D.P.R. 26/04/1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) soggetti obbligati a richiedere la registrazione del decreto di trasferimento sono i cancellieri (ed in caso di delega, il professionista delegati ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.), nel termine (fissato dall’art. 13, comma 1 bis inserito dall'art. 26, comma 1, D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158;) di sessanta giorni dal deposito del decreto di trasferimento (la norma fa riferimento al giorno della “emanazione”, cosa che, con riferimento agli atti giurisdizionali, avviene con il loro deposito in cancelleria, essendo questo il momento in cui essi vengono giuridicamente ad esistenza).

Tale richiesta va eseguita presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il Tribunale (e dunque non l’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova l’immobile).

L’art. 16 prescrive inoltre che la registrazione viene eseguita previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio”, dal che si evince che è l’ufficio che determina l’imposta dovuta in base all’atto presentato per la registrazione.

Il professionista, pertanto, riceve la liquidazione dell'imposta nel momento in cui presenta il decreto di trasferimento all'ufficio.

Le suggeriamo formale diffida al professionista delegato.

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