Immissione in possesso

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  • Ultimo messaggio 07 dicembre 2020
jackthenightfly pubblicato 09 novembre 2020

Buongiorno, a brevissimo verrà trascritto in mio favore presso i pubblici registri immobiliari il decreto di trasferimento immobili con il quale mi sono aggiudicato due immobili, rispettivamente un A/4 ed un C/1. L'A/4 è disabitato mentre il C/1 è da uno delle controparti. Preciso che trattasi di causa civile tra eredi e che la procedura è iniziata nell 2007 quindi molto vecchia. Parlando con l'avvocato collaboratore del delegato alla vendita apprendevo che il delegato alla vendita non essendo custode dei due immobili non è in possesso delle chiavi e che non è nel suo potere provvedere alla materiale immissione in possesso in mio favore dei due immobili. Potrei fare istanza al giudice per ottenere l'immissione in possesso tramite il tribunale magari chiedendo al giudice di delegare le incommenze al delegato alla vendita? Oppure devo promuovere io l'azione di immissione in possesso. Oppure entrando arbitrariamente in possesso dei beni aggiudicati anche con l'accordo delle controparti chi mi garantisce che in futuro quest'ultime mi chiedano conto di cose di valore che a loro dire erano negli immobili? Scusate ma mi trovo di fronte ad una problematica assurda perché penso che debba essere il tribunale a mettermi ufficialmente in condizione di entrare in possesso del bene.

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inexecutivis pubblicato 12 novembre 2020

Il tema è discusso tra gli studiosi, mancando sicuri indici normativi di riferimento.

Secondo alcuni, eseguita la vendita, l’acquirente dovrebbe procurarsi la disponibilità dell’immobile presso i comproprietari, che non perdono la disponibilità del bene nelle more del processo.

Del resto, si dice, non venendo in rilievo gli interessi dei creditori (che non ci sono) non è necessaria la nomina di un custode giudiziale dei beni da vendere.

Secondo altri, della consegna dell’immobile dovrebbe occuparsi la procedura, poiché questo incentiva la vendita e dunque contiene i tempi del procedimento.

A nostro avviso pare difficile affermare che debba essere la procedura ad occuparsi della vendita del bene, poiché si tratterebbe della consegna di un bene che non è nella disponibilità della procedura, in quanto durante il giudizio di scioglimento della comunione i comproprietari ( o coeredi) non perdono la disponibilità del bene, e dunque sono essi obbligati alla consegna.

jackthenightfly pubblicato 12 novembre 2020

Pacifico è il fatto che non è stato nominato alcun custode e che gli immobili sono nella disponibilità degli esecutati. Appena mi sarà consegnato il decreto di trasferimento irrevocabile e già registrato nei pubblici registri immobiliari la normativa di riferimento cosa mi consente di fare: Convocare con lettera raccomandata gli esecutati invitandoli a consegnarmi le chiavi degli immobili e farmi firmare una liberatoria di nulla a pretendere in merito alle cose eventualmente presenti negli immobili stessi? Non sarebbe logico delegare il professionista delegato alla vendita per queste incombenze e tramite quest'ultimo io possa entrare in possesso degli immobili? Grazie

inexecutivis pubblicato 15 novembre 2020

Il decreto di trasferimento rende l'aggiudicatario proprietario a tutti gli effetti, e quindi l'eventuale occupazione da parte dei precedenti proprietari diviene ipso iure (cioè automaticamente) illegittima.

Comprendiamo le difficoltà dell'acquirente, ma quando alla base della vendita non v'è un atto di pignoramento, custodi restano i proprietari. 

jackthenightfly pubblicato 15 novembre 2020

Innanzitutto vi voglio ringraziare perché mi avete condotto mano mano dalla pubblicazione dell'asta sul portale delle vendite fino ad oggi che sono in attesa della notifica a brevissimo del decreto di trasferimento in qualità di aggiudicatario. Poiché i due immobili (un A/4 ed un C/1) che mi sono aggiudicato sono nella disponibilità degli eredi esecutati e che pertanto non è stato nominato alcun custode dal tribunale vorrei sapere se posso inviare una istanza al giudice dell'esecuzione con la quale richiedere l'ordine di liberazione dell'immobile a carico della procedura anche perché il C/1 è adibito ad uso commerciale per vendita di abbigliamento e pertanto non so se l'abbandono sia sufficiente per tutelarmi da eventuali problemi fiscali poiché la merce presente rappresenta consistenze di magazzino dell'attività commerciale. Non so come comportarmi. Grazie.

inexecutivis pubblicato 16 novembre 2020

In primo luogo siamo lieti del fatto di averla potuta guidare nella esplorazione di questo mondo.

Quanto al dubio che ci ha posto, condividiamo con lei sulla opportunità di chiedere al giudice la consegna dell'immobile e la liberazione a cura della pocedura.

Come dicevamo, l'incertezza che regna sovrana sul tema in ragione dell'assenza di chiare norme di riferimento legittima prassi molto diverse sul territorio nazionale, sicchè il tentativo è giustificato.

jackthenightfly pubblicato 19 novembre 2020

Buonasera, ho inviato al giuduce dell'esecuzione l'istanza con la quale chiedo che l'immissione in possesso e contestuale consegna delle chiavi, a carico della procedura, avvenga tramite il tribunale avvalendosi del professionista delegato alla vendita (non custode degli immobili) o di altro professionista individuato dal giudice. Qualora il giudice non dovesse accordare la mia richiesta cosa accade? Devo io richiedere al tribunale di attivare le procedure di immissione in possesso e contestuale cosegna delle chiavi a mie spese? Oppure è una procedura che devo attivare esclusivamente tramite un avvocato escludendo quindi la figura pubblica di un tribunale? Grazie.

inexecutivis pubblicato 22 novembre 2020

Esattamente. Se non dovesse provvedere la procedura, occorrerà procedere a norma degli artt. 605 e ss cpc rivolgendosi ad un avvocato.

Ci aggiorni, ci contiamo!

jackthenightfly pubblicato 01 dicembre 2020

Buonasera, a seguito di mia istanza, il Giudice dell'Esecuzione ha autorizzato il delegato alla vendita ad occuparsi della fase di consegna delle chiavi degli immobili da parte degli esecutati. Il delegato non essendo custode degli immobili perché gli stessi sono nella disponibilità degli esecutati, il quali saranno convocati presso gli immobili per la consegna delle chiavi e la contestuale ricognizione degli immobili al fine di verificare che siano liberi oltre che da persone anche da cose. Nel verbale che sarà redatto da un collaboratore del delegato alla vendita si dovrà prima dare atto che le chiavi e gli immobili saranno consegnati al delegato e contestualmente consegnati da lui a me? Trattandosi di un A/4 (Lotto 1) ed un C/1 (Lotto 2) è sufficiente un unico verbale per entrambi? Ed inoltre per il C/1 uno degli esecutati, titolare di una quota di proprietà, non sarà in grado di consegnarmi l'immobile poiché non sarà in grado di liberarlo da cose per la data consegna. In quest'ultimo caso si dovrà dare atto nel verbale che l'immobile non è libero e si dovrà indicare il termine ultimo entro quando liberare l'immobile? Potreste fornirmi qualche bozza di verbale di consegna chiavi ed immissione in possesso? Grazie.

inexecutivis pubblicato 03 dicembre 2020

Le ipotesi formulate sono corrette.

Se al momento della consegna dovessero rimanere dei mobili all'interno le suggeriamo di far indicare esplicitamente nel verbale che all'occupante viene assegnato un termine di 30 giorni per provvedere al loro asporto, con espressa avvertenza che in mancanza i beni ancora presenti si considereranno abbandonati e si procederà al loro smaltimento (secondo quanto previsto dall'attuale art. 560 c.p.c.).

Purtroppo non esistono bozze di verbale di consegna.

rickhunter pubblicato 05 dicembre 2020

Buonasera, è obbligatorio procedere allo 'smaltimento' di eventuali arredi anche se questi potessero tornare utili?

Ma soprattutto vorrei chiedere, come si invia una istanza di carattere ufficiale al giudice o al delegato alla vendita per fare solleciti? Se non si fanno essi rimangono inerti riguardo la consegna delle chiavi?

Peraltro, alla consegna delle chiavi io vorrei immediatamente cambiarle le serrature e far apporre delle inferriate da una ditta specializzata, perché nel bene di mio interesse, a distanza dalla mia attuale residenza, non potrei almeno per i primi mesi abitare, e sarei distante circa 70 km quindi non sarebbe agevole neppure controllarlo.

inexecutivis pubblicato 07 dicembre 2020

Se i beni sono stati abbandonati ed il giudice non ne ha disposto la vendita, l'acquirente non è obbligato smaltirli se preferisce tenerli. Lo si ricava dall'art. 560, comma sesto, cpc., il quale così dispone: Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Quanto ai solleciti, suggeriamo di muoversi via pec o raccomandata a.r.

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