I beni mobili degli appartamenti

  • 186 Viste
  • Ultimo messaggio 17 marzo 2021
angebiagio pubblicato 14 marzo 2021

Buongiorno io volevo un chiarimento,

Ho visionato un appartamento pochi giorni prima dell'asta a cui mio figlio ha  partecipato ed e' risultato vincitore.

L'appartamento conteneva diversi mobili ed alcuni elettrodomenstici , per cui alla valutazione che avevo fatto avevo considerato anche cio che avevo visto nell'appartamento.Ma al momento della consegna delle chiavi mi e' stato comunicato che l'appartamento era stato completamente svuotato ed io avevo manifestato il mio grande disappunto.

Finanche i mobili della cucina (peraltro fatta su misura) erano stati divelti e portati via.

La mia domanda e' questa :

E' lecito intervenire quando l'immobile e' stato gia' assegnato senza avvertire il nuovo compratore, visto che in quel momento si entra in casa di un altra persona?

E' logico ed economicamente  conveniente  per il custode far  demolire e trasportare (nel mio caso) per 5 piani di scale, (vista la mancanza di ascensore) , il mobilio e tutto cio' che era in casa senza nemmeno assicurarsi se quelle cose  potessere essere riutilizzate ?

Non avrebbe potuto il custode nell' interesse della vendita segnalare quella presenza e/o far esercitare il diritto di prelazione al nuovo compratore?

 E se tutto cio' era lecito invece, il custode, non avrebbe dovuto presenziare e/o controllare quelle operazioni affinche' venissero svolte correttamente e per intero, visto che sui balconi dell'appartamento sono stati lasciati  scarti di piastrelle , materiali vari e secchi di vecchia vernice  che peraltro rientrano se non sbaglio nel novero dei rifiuti pericolosi?

Perche' infine tutto cio' non viene fatto prima della vendita, senza rendere per cosi' dire: piu' appetibile l'appartamento?

L'Appartamento da noi visitato era quasi abitabile,  quello consegnato e' completamente da risistemare e riarredare.

Grazie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
robertomartignone pubblicato 16 marzo 2021

L 'asta si è tenuta per l ' immobile non per i beni mobili che se pignorati seguono un altro iter . I mobili sono di appartenenza dell ' esecutato , al massimo dovevate fare una trattativa con lo stesso se possibile . 

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2021

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra. Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono dunque due requisiti: uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario, ed uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori, manca nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che nel caso da lei prospettato nessuno dei beni indicati possa essere asportato.

Così ricostruita la cornice di riferimento, riteniamo che i mobili siano stati legittimamente asportato. Certamente, se son ostati lasciati dei rifiuti occorrerà chiedere formalmente al custode che la liberazione dell'immobile sia completata a norma dell'art. 560 c.p.c.

Close