ho vinto l'asta ma hanno detto che il debitore ha pagato il debito la stessa mattina

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  • Ultimo messaggio 04 aprile 2021
pietroarabia pubblicato 01 aprile 2021

Buongiorno

ho partecipato ad un asta regolarmente, sono stato l'unico offerente ma al colloquio con il notaio mi è stato riferito che la stessa mattina il debitore ha trovato un accordo e che stanno aspettando che il giudice confermi il tutto. il notaio ha trattenuto i mie documenti ma ha detto che quasi sicuramente non mi sono aggiudicato l'asta.

sono rimasto un po spiazzato e volevo capire se è tutto corretto. volevo capire se i tempi e le regole siano tutte corrette.

grazie mille

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2021

Non vediamo irregolarità nella situazione descritta.

L’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazione di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.

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