esecuzione immobiliare - concordato preventivo

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  • Ultimo messaggio 06 maggio 2019
  • Argomento risolto
entiri78 pubblicato 27 marzo 2019

Buonasera a tutti

 

vorrei porvi il mio quesito, sono appena tornata da un asta, esecuzione immobiliare di piu lotti, (seconda asta la prima è andata deserta per tutti i lotti), dove il custode ha messo a conoscenza tutti gli intervenuti della procedura, che il debitore, a cui sono stati pignorati i beni, ha fatto domanda per un concordato preventivo tramite il suo avvocato, che a quanto pare è arrivato dopo la data e ora di scadenza per la ricezione delle offerte, tramite pec (credo la mattina stessa dell'asta), sempre il custode ci ha riferito che il giudice devrà pronunciarsi al riguado, volevo chiedere se questa domanda c'è possibiita di essere accettata dal giudice anche se arrivata fuori dai termini? 

Noi possiamo fare qualcosa per opporci? Ed eventualmente in che modo?

Ed inoltre come, il debitore, puo essere venuto a conoscenza di eventuali offerte?

 

Grazie attendo una vostra risposta 

Enza

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 31 marzo 2019

La domanda posta merita necessariamente una risposta articolata.

L'art. 168 comma 1 l.fall., in tema di concordato preventivo stabilisce che dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

L'omologazione determina poi la definitiva improseguibilità delle procedure in corso.

Il problema che allora si pone è quello di stabilire come queste norme operano all'interno della procedura esecutiva, quante volte sia precedentemente intervenuta l'aggiudicazione del bene posto in vendita.

Nel rispondere a questo interrogativo occorre muovere dalla premessa per cui l'esigenza sottesa al conio dell'art. 168 l.fall. è quella di proteggere il patrimonio dell'imprenditore in crisi dalle iniziative esecutive e cautelari di singoli creditori, per evitare che questo venga dissipato e sottratto allo scopo di essere destinato al soddisfacimento degli interessi dell'intero ceto creditorio. Insomma: poiché il legislatore privilegia l'attuazione del concordato rispetto alla esecuzione individuale (sulla scorta della considerazione per cui il primo si risolve a vantaggio di tutti i creditori) questa deve arrestarsi per garantire che un bene inserito nella proposta concordataria non sia sottratto alle finalità del piano.

Cristallizzando le posizioni dei creditori e mantenendo l'integrità del patrimonio, si consente quindi al debitore in crisi di predisporre stabilmente la proposta di concordato con il relativo piano e di sottoporli poi all'approvazione dei creditori e alla successiva omologazione del tribunale.

Le disposizioni appena richiamate devono però fare il conto con quanto previsto dagli artt. 629 e 632 c.p.c., nonché dall'art. 187 bis disp. att. cpc.

L'art. 629 statuisce che la rinuncia del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgerla, sicché essa rimane ferma.

Similmente, l'art. 632, prevede che se l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione quest'ultima non viene pregiudicata, ed il prezzo ricavato dalla vendita viene restituito al debitore.

Infine, l'art. 187 bis disp. att. c.p.c. cristallizza gli effetti dell'aggiudicazione in tutte le ipotesi di estinzione (tipica o atipica) della procedura.

È chiaro allora che si tratta di ricavare la regula iuris derivante dalla contestuale applicazione di queste norme, le quali conducono, come si vede, a soluzioni opposte.

Invero, ove si privilegiasse la disciplina del concordato preventivo la procedura esecutiva dovrebbe essere in ogni caso travolta, indipendentemente dall'aggiudicazione, posto che gli effetti sospensivi ed interruttivi da essa prevista prescindono dalla considerazione dell'eventuale intervenuta aggiudicazione.

Viceversa, la prevalenza delle disposizioni del codice di rito imporrebbe la salvaguardia dell'aggiudicatario.

Prima di offrire la nostra opinione, ed al fine di meglio esplicitarne le ragioni, riteniamo che il problema vada circoscritto alle ipotesi in cui effettivamente vi sia un conflitto di interessi in gioco.

Invero, se il piano concordatario prevedesse di liquidare il bene sottoposto ad esecuzione la questione controversa non avrebbe ragione di porsi poiché la tutela dell'aggiudicatario non impedirebbe il perseguimento delle finalità del piano; al contrario, la procedura concordataria si gioverebbe degli effetti prodotti dall'esecuzione forzata, consentendo di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma che già si è ottenuta nell'esecuzione.

Diverso è invece il caso in cui la proposta concordataria contemplasse il soddisfacimento dei creditori con i canoni derivanti da un contratto di locazione avente ad oggetto proprio il bene frattanto aggiudicato; è evidente, infatti, che qui delle due l'una: o si privilegia l'interesse all'attuazione del piano a scapito dell'aggiudicatario, oppure si vanifica, a tutela di questi, il concordato.

Così delineata la cornice di indagine, siamo dell'avviso che diverse ragioni impongano di mantenere ferma la posizione dell'aggiudicatario.

In primo luogo va detto che le disposizioni sul concordato, nel prevedere la improseguibilità dell’esecuzione non ne indicano la relativa disciplina, per cui la regolamentazione della sospensione resta dettata dalle norme del codice di procedura civile, ivi compresa quella che salvaguardia l'aggiudicazione.

In secondo luogo, riteniamo che la posizione dell'aggiudicatario meriti comunque di essere salvaguardata poiché più vulnerabile rispetto a quella del debitore, il quale se vuole porsi al riparo dagli effetti di una possibile aggiudicazione ha l'onere di attivarsi per tempo.

In terzo luogo osserviamo che l'idea di privilegiare la procedura concordataria espone il sistema a fenomeni distorsivi posti in essere dal debitore che, proprio al fine di vanificare l'avvenuta aggiudicazione, presenti una domanda di concordato.

Infine, ragionando in un'ottica di sistema, va detto che nella contrapposizione tra l'interesse dell'aggiudicatario e quello del ceto creditorio vengono in realtà a confrontarsi un interesse pubblico ed un privato. Invero, difronte alle pretese dei creditori non sta tanto (o, comunque, non solo) l'interesse dell'aggiudicatario, ma l'esigenza pubblicistica di garantire stabilità alle vendite forzate, poiché solo la stabilità delle stesse ne garantisce l'affidabilità e quindi realizza il buon funzionamento del sistema della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che maggiore è l'affidabilità della vendita esecutiva, maggiori saranno le possibilità che esse si concludano presto e bene.

Per completezza citiamo il precedente costituito da Cass. civ. Sez. I, 28/06/2002, n. 9488, che ha sostenuto invece la prevalenza dell'effetto sospensivo sull'aggiudicazione, ma riteniamo che si tratti di un indirizzo che oggi possa essere ragionevolmente disatteso, poiché il quadro normativo di riferimento è mutato.

Unica deviazione rispetto al discorso sin qui svolto è quella che deve essere compiuta quando la domanda di concordato giunga prima dell’aggiudicazione. Infatti, nel sistema di contemperamento dei confliggenti interessi in gioco, il legislatore ha inteso privilegiare l’aggiudicatario, non già il mero offerente, sicché riteniamo che la domanda concordataria sia destinata a prevalere ove depositata dopo la presentazione dell’offerta ma prima dell’aggiudicazione.

entiri78 pubblicato 31 marzo 2019

Buongiorno

Grazie infinite per la risposta,

volevo precisare che il curatore dell’asta non ha aperto le buste delle offerte ma ci ha detto che ogni lotto aveva ottenuto un’unica offerta e quindi in teoria ognuno di noi ( 3 intervenuti) si era aggiudicato il proprio lotto...

Da quello che ho potuto comprendere dalle norme contrastanti che comunque il concordato potrebbe essere accettato proprio perché pervenuto dopo le offerte ma prima dell’aggiudicazione giusto? Quindi il giudice potrebbe pronunciarsi a favore del debitore e non nostro.

Grazie

inexecutivis pubblicato 03 aprile 2019

esatto. è così.

entiri78 pubblicato 04 aprile 2019

Buongiorno

Come da voi prospettato il giudice ha accettato il concordato preventivo da parte del debitore sulla base del ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. e gli artt. 168 l.f., 486 e 487 c.p.c.

Ora abbiamo contattato il custode per ottenere il nostro assegno contenuto nell’offerta presentata ma essendo stato lui sollevato dall’incarico ci fa detto che dobbiamo chiedere un’istanza svincolante al giudice dell’esecuzione, ma come fare? Cosa deve effettivamente contenere questa richiesta?

Vi ringrazio e buona giornata

inexecutivis pubblicato 06 aprile 2019

Dal contenuto della domanda abbiamo appreso che le buste non sono state aperte. Verosimilmente saranno state riconsegnate dal delegao in cancelelria. é lì che, dunque, la cauzione versata deve essere richiesta.

entiri78 pubblicato 06 aprile 2019

Buongiorno

Grazie come sempre per le risposte, proveremo in cancelleria o perlomeno speriamo che qualcuno possa dirci qualcosa di più sul nostro assegno.

Vi terrò aggiornati nel caso capiti a qualcun altro

Grazie

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2019

Grazie a lei.

Ci tenga informati!

entiri78 pubblicato 27 aprile 2019

Buongiorno

Perdonatemi se torno ancora sull’argomento, vorrei chiedere, ancora, se in questa situazione di concordato è possibile fare un’offerta al creditore o debitore per il lotto di nostro interesse fuori dal contesto aste.

Grazie come sempre per l’aiuto che ci date

Buona giornata Enza

inexecutivis pubblicato 01 maggio 2019

La risposta è negativa.

Invero, quando un bene viene inserito nel piano concordatario esso vi rimane inevitabilmente vincolato per tutta la durata della procedura, per cui l'unico interlocutore possibile è il commissario liquidatore. 

entiri78 pubblicato 01 maggio 2019

Buongiorno

Grazie come sempre per le risposte,

i beni potrebbero tornare in vendita proprio per soddisfare i creditori, perdonatemi l’insistenza, ma in questo periodo grazie a voi ho imparato tanto sulle aste ma sul concordato non so niente, c’e Un modo per sapere chi è il commissario liquidatore e magari contattarlo? O questa procedura non è possibile?

Grazie Enza

inexecutivis pubblicato 06 maggio 2019

Quando un bene viene posto in vendita in esecuzione di un piano concordatario i dati del commissario liquidatore sono resi pubblici, per cui è possibile senz'altro contattarlo.

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