La domanda posta merita necessariamente una risposta articolata.
L'art. 168 comma 1 l.fall., in tema di concordato preventivo stabilisce che dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
L'omologazione determina poi la definitiva improseguibilità delle procedure in corso.
Il problema che allora si pone è quello di stabilire come queste norme operano all'interno della procedura esecutiva, quante volte sia precedentemente intervenuta l'aggiudicazione del bene posto in vendita.
Nel rispondere a questo interrogativo occorre muovere dalla premessa per cui l'esigenza sottesa al conio dell'art. 168 l.fall. è quella di proteggere il patrimonio dell'imprenditore in crisi dalle iniziative esecutive e cautelari di singoli creditori, per evitare che questo venga dissipato e sottratto allo scopo di essere destinato al soddisfacimento degli interessi dell'intero ceto creditorio. Insomma: poiché il legislatore privilegia l'attuazione del concordato rispetto alla esecuzione individuale (sulla scorta della considerazione per cui il primo si risolve a vantaggio di tutti i creditori) questa deve arrestarsi per garantire che un bene inserito nella proposta concordataria non sia sottratto alle finalità del piano.
Cristallizzando le posizioni dei creditori e mantenendo l'integrità del patrimonio, si consente quindi al debitore in crisi di predisporre stabilmente la proposta di concordato con il relativo piano e di sottoporli poi all'approvazione dei creditori e alla successiva omologazione del tribunale.
Le disposizioni appena richiamate devono però fare il conto con quanto previsto dagli artt. 629 e 632 c.p.c., nonché dall'art. 187 bis disp. att. cpc.
L'art. 629 statuisce che la rinuncia del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgerla, sicché essa rimane ferma.
Similmente, l'art. 632, prevede che se l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione quest'ultima non viene pregiudicata, ed il prezzo ricavato dalla vendita viene restituito al debitore.
Infine, l'art. 187 bis disp. att. c.p.c. cristallizza gli effetti dell'aggiudicazione in tutte le ipotesi di estinzione (tipica o atipica) della procedura.
È chiaro allora che si tratta di ricavare la regula iuris derivante dalla contestuale applicazione di queste norme, le quali conducono, come si vede, a soluzioni opposte.
Invero, ove si privilegiasse la disciplina del concordato preventivo la procedura esecutiva dovrebbe essere in ogni caso travolta, indipendentemente dall'aggiudicazione, posto che gli effetti sospensivi ed interruttivi da essa prevista prescindono dalla considerazione dell'eventuale intervenuta aggiudicazione.
Viceversa, la prevalenza delle disposizioni del codice di rito imporrebbe la salvaguardia dell'aggiudicatario.
Prima di offrire la nostra opinione, ed al fine di meglio esplicitarne le ragioni, riteniamo che il problema vada circoscritto alle ipotesi in cui effettivamente vi sia un conflitto di interessi in gioco.
Invero, se il piano concordatario prevedesse di liquidare il bene sottoposto ad esecuzione la questione controversa non avrebbe ragione di porsi poiché la tutela dell'aggiudicatario non impedirebbe il perseguimento delle finalità del piano; al contrario, la procedura concordataria si gioverebbe degli effetti prodotti dall'esecuzione forzata, consentendo di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma che già si è ottenuta nell'esecuzione.
Diverso è invece il caso in cui la proposta concordataria contemplasse il soddisfacimento dei creditori con i canoni derivanti da un contratto di locazione avente ad oggetto proprio il bene frattanto aggiudicato; è evidente, infatti, che qui delle due l'una: o si privilegia l'interesse all'attuazione del piano a scapito dell'aggiudicatario, oppure si vanifica, a tutela di questi, il concordato.
Così delineata la cornice di indagine, siamo dell'avviso che diverse ragioni impongano di mantenere ferma la posizione dell'aggiudicatario.
In primo luogo va detto che le disposizioni sul concordato, nel prevedere la improseguibilità dell’esecuzione non ne indicano la relativa disciplina, per cui la regolamentazione della sospensione resta dettata dalle norme del codice di procedura civile, ivi compresa quella che salvaguardia l'aggiudicazione.
In secondo luogo, riteniamo che la posizione dell'aggiudicatario meriti comunque di essere salvaguardata poiché più vulnerabile rispetto a quella del debitore, il quale se vuole porsi al riparo dagli effetti di una possibile aggiudicazione ha l'onere di attivarsi per tempo.
In terzo luogo osserviamo che l'idea di privilegiare la procedura concordataria espone il sistema a fenomeni distorsivi posti in essere dal debitore che, proprio al fine di vanificare l'avvenuta aggiudicazione, presenti una domanda di concordato.
Infine, ragionando in un'ottica di sistema, va detto che nella contrapposizione tra l'interesse dell'aggiudicatario e quello del ceto creditorio vengono in realtà a confrontarsi un interesse pubblico ed un privato. Invero, difronte alle pretese dei creditori non sta tanto (o, comunque, non solo) l'interesse dell'aggiudicatario, ma l'esigenza pubblicistica di garantire stabilità alle vendite forzate, poiché solo la stabilità delle stesse ne garantisce l'affidabilità e quindi realizza il buon funzionamento del sistema della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che maggiore è l'affidabilità della vendita esecutiva, maggiori saranno le possibilità che esse si concludano presto e bene.
Per completezza citiamo il precedente costituito da Cass. civ. Sez. I, 28/06/2002, n. 9488, che ha sostenuto invece la prevalenza dell'effetto sospensivo sull'aggiudicazione, ma riteniamo che si tratti di un indirizzo che oggi possa essere ragionevolmente disatteso, poiché il quadro normativo di riferimento è mutato.
Unica deviazione rispetto al discorso sin qui svolto è quella che deve essere compiuta quando la domanda di concordato giunga prima dell’aggiudicazione. Infatti, nel sistema di contemperamento dei confliggenti interessi in gioco, il legislatore ha inteso privilegiare l’aggiudicatario, non già il mero offerente, sicché riteniamo che la domanda concordataria sia destinata a prevalere ove depositata dopo la presentazione dell’offerta ma prima dell’aggiudicazione.