dubbio su offerta minima

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  • Ultimo messaggio 23 ottobre 2019
actarus1 pubblicato 21 ottobre 2019

Salve, un dubbio sulle aste: se ad esempio sull'offerta minima ci sono due offerenti e nessuno dei due decide di effettuare il primo rilancio che succede?

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actarus1 pubblicato 21 ottobre 2019

Altra domanda: ho firmato una delega di rappresentanza in esclusiva per l'asta che si terrà. Questo vuol dire che potrà anche lui effettuare al mio posto i rilanci o avrò io il controllo della cosa e i rilanci quindi potrò effettuarli solom io in base al tetto massimo che mi sono prefissato?

inexecutivis pubblicato 23 ottobre 2019

La situazione prospettata nella domanda non è rara.

Cominciamo col dire che l’offerta di acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c. è irrevocabile, e quindi il migliore offerente si aggiudica il bene anche se al momento dell’apertura delle buste è assente.

Parimenti, il fatto che sia assente o presente non incide sulle sorti della cauzione. Se non si aggiudica il bene, l’offerente otterrà la restituzione della cauzione anche se è assente.

Se poi uno solo dei due offerenti sarà presente, solo a questi sarà riconosciuta la possibilità di partecipare alla gara, che il professionista delegato, a mente dell’art. 573 c.p.c., deve indire “in ogni caso”. Il che vuol dire che in presenza di due offerte uguali, l’offerente presente avrà la possibilità di eseguire, se ritiene, un rilancio.

Se invece nessuno è presente, o comunque l’offerente presente non intende rilanciare, il delegato aggiudicherà il bene al miglio offerente.

A questo proposito va detto che prima dell’intervento normativo compiuto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, nel silenzio del codice, non potendosi percorrere la strada di individuare criteri di accertamento dell’offerta più vantaggiosa (ad esempio quella che prevedesse il versamento del prezzo nel minor termine) in quanto la riforma del 2005 aveva individuato quale unico criterio di selezione delle offerte l’importo, la sola alternativa praticabile era quella di disporre l’incanto.

Questi approdi devono essere oggi completamente rivisti per effetto del significativo intervento legislativo operato con il d.l. 83/2015.

Il terzo comma dell’art. 573, infatti, così dispone: “Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa”.

Quindi, in caso di offerte uguali sarà preferita:

quella con la cauzione maggiore, oppure, a seguire quella che prevede il pagamento del saldo prezzo nel termine minore. Se anche sotto questo profilo le offerte continueranno ad essere uguali soccorre la previsione di cui al secondo comma dell’art. 572, ai sensi del quale in caso in cui, nonostante i criteri di cui al terzo comma, non sia possibile individuare una offerta migliore delle altre, il Giudice attribuisce il bene a colui il quale ha formulato l’offerta per primo.

Quanto ai rilanci, è evidente che se oltre al delegato è presente anche il delegante, i rilanci potrà farli quest'ultimo.

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