Disputa tra conservatoria e tribunale

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  • Ultimo messaggio 06 giugno 2018
Simo.F pubblicato 23 marzo 2018

Salve,

mi sono aggiudicato un'immobile all'asta a giugno2017, a sett ho fatto il saldo prezzo, il 25genn2018 ho ricevuto il decreto di trasferimento ed il 03marzo è stato trascritto in conservatoria. Fino qui (se non fosse per i tempi che a me appaiono lunghi) tutto bene. Il problema è che la cancellazione dei gravami non è stata effettuata dalla conservatoria di Prato poichè in disputa con la cancelleria del tribunale per la mancanza di un "timbro di non opposizione". La cancelleria non vuole metterlo a quanto pare (e non capisco perchè). La conservatoria si appella alla Ordinanza della Corte Appello Firenze R.G 517/2017.

Ho letto l'ordinanza in questione che respinge il reclamo di un ProfDel alla mancata cancellazione ipotecaria per una procedura che seguiva. La motivazione del respingimento era che il decreto in questione fosse oggetto di opposizione.

Quello che mi chiedo è: Se il decreto non è opposto è legale che la conservatoria non voglia agire nella cancellazione ipotecaria se non previo "timbro di non opposizione"?

Se il decreto non è opposto è lecito non volerlo palesare al richiedente (sia essa la cancelleria sia esso l'aggiudicatario o il PD) tramite dichiarazione o timbro o altro documento?

Se nessuno si è opposto a chi e come posso richiederlo ufficialmente?

Fate conto che siamo moltissimi in questa situazione al tribunale di Prato che sta emettendo decreti i cui gravami non vengono cancellati dalla conservatoria.

Grazie.

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inexecutivis pubblicato 29 marzo 2018

Il problema di stabilire se sia o meno legittimo il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli (il caso di specie riguardava una iscrizione ipotecaria ed il pignoramento) qualora non sia ancora decorso del termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto, oppure non sia stato ancora definito con sentenza passata in giudicato si è posto dia in dottrina che in giurisprudenza (è piuttosto famoso il precedente di Trib. Lucca, 26 luglio 2017).

La questione si pone in quanto è discusso se, in forza della previsione di cui all’art. 2884 c.c., ai fini della cancellazione dell’ipoteca (la questione non si pone ai fini della cancellazione del pignoramento, poiché l’art. 2884 c.c. è dettato esclusivamente per l’ipoteca) da eseguirsi in forza del decreto di trasferimento sia o meno necessaria la definitività di questo. Se così fosse, le ipoteche potrebbero cancellarsi solo in base ad una copia del decreto la cui definitività sia attestata dal cancelliere (applicandosi analogicamente l’art. 124 disp. att. c.p.c.) il quale certifica in calce ad una copia autentica del decreto di trasferimento che non è stata proposta opposizione nei termini di legge.

La tesi secondo cui non sarebbe necessario attendere il decorso del termine di cui all’art. 617 c.p.c. ai fini della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria riposa sulla considerazione per cui la definitività di cui parla l’art. 2884 c.c. sarebbe caratteristica diversa dalla inoppugnabilità per gli atti diversi dalle sentenze: si tratta, in effetti, di atti che sono definitivi, pur essendo impugnabili. Il decreto di trasferimento, secondo questa prospettazione, sarebbe definitivo in quanto immediatamente esecutivo e conclusivo della fase del procedimento di vendita, come del resto si ricaverebbe, implicitamente, dalla lettera dell’art. 586 c.p.c., in forza della quale esso costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Si tratta di una opinione i cui contenuti, sebbene parzialmente condivisibili, non consentono di giungere alle conclusioni appena rassegnate.

L’art. 2884 c.c., nel richiedere che la cancellazione possa eseguirsi dal conservatore quando ordinata “con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”, non può essere inteso nel senso di equiparare il concetto di definitività a quello di immediata esecutività. Nella norma citata, infatti, il carattere della definitività è equiparato al passaggio in giudicato della sentenza, per cui anch’esso deve essere interpretato nel senso della inoppugnabilità.

Né vale in contrario osservare che il richiamo all’art. 2884 (che disciplina l’ipotesi del creditore che, dopo il pagamento dell’obbligazione, non acconsente alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria) sarebbe improprio atteso che in realtà la questione dovrebbe essere risolta mercé l’applicazione dell’art. 2878 n. 7 c.c., che, nell’elencare le cause di estinzione dell’ipoteca, annovera espressamente tra queste ultime la pronunzia del “provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche”, che in sede esecutiva è costituito dal decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione.

In realtà l’art. 2878 c.c. disciplina le “cause di estinzione” dell’ipoteca, (all’interno della sezione X, rubricata, appunto, “dell’estinzione delle ipoteche”), mentre l’art. 2884 (inserito all’interno della sezione XI, intitolata “della cancellazione dell’iscrizione”) indica quali sono i requisiti che il provvedimento con cui è ordinata la cancellazione debba possedere affinché essa sia eseguita dal conservatore, con la conseguenza che anche il provvedimento di cui al n. 7 dell’art. 2878, per quanto idoneo ad estinguere l’ipoteca, deve possedere i requisiti di cui al successivo art. 2884 affinché la relativa iscrizione sia cancellata.

Ove così non fosse, peraltro, si giungerebbe al paradosso per cui mentre il decreto di trasferimento, in quanto immediatamente esecutivo, consente la cancellazione dell’scrizione ipotecaria a prescindere dalla sua impugnabilità, la sentenza – anch’essa immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., non permetterebbe questo adempimento ove non ancora definitiva.

Detto questo, occorre osservare che, almeno sul piano teorico, qualche inconveniente potrebbe porsi (per l’aggiudicatario, non per il terzo che da questi acquisti) in quanto nessuna norma prevede che il decreto di trasferimento debba essere comunicato al debitore, ed in generale alle parti del processo esecutivo (così Cass. 14.10.2005, n. 19968).

Ed allora, potrebbe accadere che anche dopo lo spirare del termine dei 20 giorni prescritto dall’art. 617, il debitore potrebbe promuovere opposizione al decreto di trasferimento, opposizione che in teoria potrebbe anche concludersi con la revoca del decreto medesimo.

Tale inconveniente legittima la prassi, di alcuni tribunali, di ordinare la notifica dell’avviso di vendita (o del decreto di trasferimento) al fine di consentire che il termine di cui all’art. 617 c.p.c. cominci a decorrere.

Venendo al caso di specie, è evidente che si sta giocando un braccio di ferro tra cancelleria e conservatoria, poiché la prima ritiene che ai fini della cancellazione non sia necessario attestare che il decreto di trasferimento non è stato impugnato; la seconda invece ritiene questa attestazione.

Le soluzioni possibili, allora, sono due.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di proporre ricorso avverso il rifiuto del conservatore ex art. 2674 e, 2888 c.c., nonché 113 e 113 bis disp. att. c.c.

Sotto altro profilo si potrebbe chiedere alla cancelleria il rilascio di una certificazione attestante la mancata opposizione del decreto di trasferimento affermandosi, ad esempio, che dovendosi procedere alla vendita del bene il potenziale acquirente è interessato ad avere notizia in ordine alla definitività del titolo di provenienza.

Simo.F pubblicato 29 marzo 2018

Ringrazio della esaustiva risposta e dei consigli preziosi. Se ho capito bene la situazione è quella di una laguna legislativa, dove i due contendenti, per ora, sguazzano senza volerne uscire. Ma mi chiedo, se da una parte può essere leggittimo da parte della cancelleria, in merito alla interpretazione di varie norme, asserire che al conservatore per procedere alla cancellazione non necessiti altro che il decreto firmato, mi chiedo quanto sia legittimo non dichiarare lo stato di oposizione all'aggiudicatario. Ho provato verbalmente a richidere certificazione della posizione di opposizione al mio decreto e mi è stato risposto seccamente di non poterla avere. Provvederò a chiedere tramite raccomandata. Dubbi che permangono: 1)Devo richiedere al mio PD che la richiederà a sua volta in cancelleria o meglio direttamente alla cancelleria del tribuale? 2)Non capisco perché passati 20gg dal decreto sia ancora possibile opporsi. In che modo e tempi, in via definitiva, vi è il termine a tale possibilità? È obbligatorio avvertire le parti interessate all'opposizione e da parte di chi?

Grazie mille ancora.

inexecutivis pubblicato 02 aprile 2018

Il tema della stabilità del decreto di trasferimento deriva dalla circostanza per cui nessuna norma ne prevede la comunicazione o la notificazione al debitore esecutato (cfr, in questi termini, Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19968), con la conseguenza che si pone il problema della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine dei 20 giorni previsto dall’art. 617 per promuovere l’opposizione agli atti esecutivi. Si giustifica allora la prassi per cui molti tribunali dispongono che il decreto di trasferimento sia comunque notificato al debitore in modo tale che, decorsi 20 giorni dalla notifica, il decreto acquisti il crisma della definitività.

Con riferimento alla certificazione di mancata opposizione, riteniamo che debba essere l’aggiudicatario (o meglio, il nuovo proprietario) a richiederla, avendone piena legittimazione.

Simo.F pubblicato 02 aprile 2018

Grazie ancora, tutto chiaro.

inexecutivis pubblicato 05 aprile 2018

grazie a lei

Simo.F pubblicato 03 giugno 2018

Salve nuovamente,

vi sono degli sviluppi sulla questione della disputa tra Conservatoria e Cancelleria del tribunale di Prato.

Sembra che il Presidente Gratteri si sia pronunciato sulla questione con provvedimento del 3aprile (prot 668/2118) di cui l'oggetto è : "definitività" dei decreti di trasferiemento dei beni espropriati in sede di esecuzione immobiliare e cancellazioni ai sensi dell'art. 586cp"

In esso si dice in breve che la soluzione trovata è, cito testualmente:

" (......) è stata individuata la soluzione condivisa di apporre in calce ai decreti di trasferimento ex art 586 cpc ed alle contestuali ordinanze di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, la formula di seguito indicata: "ATTO NON OPPOSTO ALLA DATA ODIERNA", e ciò trascorsi giorni venti dall'emissione del decreto."

Purtroppo quella che doveva essere una buona notizia non lo è stata  per i molti che aspettavano la soluzione del problema. Infatti, non è specificato nel provvedimento se questo debba valere solo per i decreti dal 3 aprile in poi ma di fatto è stata intrapresa questa strada UFFICIOSA. Ne consegue che la soluzione trovata NON E’ UNA SOLUZIONE perché tende solo a sbloccare la disputa per poter proseguire le vendite ma di fatto non risolve proprio quei casi per cui era stata chiesta azione di provvedimento. Esso infatti sarebbe risolutivo se fosse attuato per tutti i decreti con diniego da parte del conservatore in merito alla questione. Come mai, o spinti da chi, i Professionisti delegati abbiano interpretato tale Provvedimento solo da una data in poi non è dato saperlo.

E’ un dato di fatto che l’unico effetto del provvedimento sopracitato (prot 668/18) sia ad oggi la possibilità di proseguire le vendite ed evitare la paresi giudiziaria ma nello stesso tempo mantenere irrisolta la situazione per la quale era stato richiesto e quindi ancora aperta la disputa tra Conservatoria e Cancelleria. Tale disputa però prende adesso una dimensione minore visto che permane solo per i decreti dal 01/01/18 al 01/04/18. Permette di poter andare avanti con le vendite e lascia circa 200 decreti senza una soluzione. Siamo sicuri che questo incontrovertibile effetto sia stato involontario da parte del Presidente Gratteri e che sia dovuto ad una errata interpretazione. Speriamo affinché si adoperi per una soluzione finale.

Inoltre da dire che la Cancelleria ad oggi appone la dicitura, come previsto dal sopracitato provvedimento (prot.668/18); e lo fa dal 01/04/2018 su una copia conforme emessa almeno 20giorni dopo l’originale. Ci chiediamo perché questo non possa essere fatto anche per i decreti precedenti che sono oggetto di disputa e che non sono opposti? Tanto più che per molti di tali decreti sono passati molto più che 20gg. La questione sarebbe così risolta.

 

Da farvi notare che il 24 maggio sono state emesse da parte del Conservatore delle deduzioni in merito (R.G 349/2018 del 24 maggio) in cui quest’ultimo dichiara la volontà che sia dichiarata la cessata materia del contedere dopo il provvedimento 668/18 del 03 aprile2018 del Presidente Gratteri. Quindi deduco che per loro quel provvedimento è risolutivo ed applicabile a tutti i decreti per cui era nato il contenzioso. 

In definitiva adesso ci troviamo con i Delegati che hanno richiesto ed ottenuto diniego dal Conservatore (dopo il pronunciamento di Gratteri) e che hanno poi fatto opposizione per tale diniego presso la Volontaria Giurisdizione....sono fissate delle udienze.

PRIMA DOMANDA: L'ARBITRARIA (A MIO AVVISO) INTERPRETAZIONE DEI DELEGATI CHE PERSEVERANO LA STRADA DELLA CONTROVERSIA CON IL CONSERVATORE DOPO LA PRONUNCIA DEL PRESIDENTE GRATTERI PUO' ESSERE DIFFIDATA DA NOI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE? Posso diffidare il Professionista Del. dal compiere un atto non richiesto? Posso chiedere, a chi e come, l'annullamento dell'udienza alla Volontaria Giurisdizione? Non capisco come non possa decidere a questo punto come proseguire ma che venga usato come "testa di ariete" per una disputa che a mio avviso presenta i caratteri della la tipica "questione di principio" tra le parti e che non è di interesse pubblico, anzi che sia lesivo nei miei confronti perseverare.

SECONDA DOMANDA: La richiesta di una copia del Decreto alla Cancelleria dopo il 03aprile deve essere a vostro avviso provvista della dicitura come disposto da provvedimento Gratteri? Se il mio decreto è di gennaio18 e richiedessi adesso una copia penso che questa dovrebbe avere (essendo passati più di venti giorni) la dicitura di "non opposto alla data odierna". In alternativa la Cancelleria può negarmi una certificazione o pronunciamento formale di "non opposizione alla data di rilascio" da allegare al Decreto? Anche tale soluzione viene recepita come valida dal Conservatore nelle deduzioni in merito (R.G 349/2018 del 24 maggio)

TERZA DOMANDA: Ci sono limiti di numero di copie conformi all'originale del Decreto emissibili da parte della Cancelleria?

Ancora Grazie della vostra competenza messa a nostra disposizione.


inexecutivis pubblicato 06 giugno 2018

Ribadiamo il convincimento che abbiamo già espresso: per "tagliare la testa al toro" il soggetto interessato potrebbe chiedere in ancelleria una attestazione di mancata opposizione dle decreto motivando la richiesta con la necessità di fornire questa informazione ad un potenziale venditore.

Altra strada, non incompatibile con la prima, è quella di diffidare il professionista delegato a richiedere in canceleria la predetta attestazione, richiamando il provvedimento da lei citato, la cui efficacia non ci sembra limitata ai decreti emessi da una certa data in poi.

Quanto alle sorti del procedimento di volontaria giurisdizione, per far dichiarare la cessazione della materia del contendere si potrebbe intervenire in quel procedimento (ovviamente a mezzo di un avvocato) e formulare questa richiesta. Precisiamo, tuttavia, che la cessata materia del contendere non implica limmeditata declaratoria di chiusura del procedimento ove le parti non fossero d'accordo in ordine al regime delle spese di quel procedimento. infatti, in caso di disaccordo sul carico delle spese, il giudice dovrebbe comunque entrare nel merito e valutare la questione, seppur ai soli fini di decidere su quale delle due parti debbano gravare i costi del procedimento.

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