diritto abitazione coniuge superstite

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  • Ultimo messaggio 24 gennaio 2020
picoraz pubblicato 14 gennaio 2020

aggiudicatario ad una asta della piena proprieta' per l'intero di un immobile , come espressamente esposto nell'avviso di vendita, e con perizia di stima che non evidenziava gravami di sorta sul bene, ho appreso da qualche giorno che tra la pubblicazione dell'avviso di vendita e l'esperimento dell'asta la debitrice esecutata ha avviato avanti la sezione civile del tribunale competente causa per il riconoscimento in suo favore del diritto di abitazione spettante ex art 540 cc al coniuge superstite. Preciso che la debitrice in origine era comproprietaria dell'immobile con il marito (poi deceduto) e che con l'apertura della successione e' divenuta interamente proprietaria del bene. Successivamente alla successione ha contratto debiti che non ha onorato e quindi i creditori hanno pignorato l'immobile da me acquistato.

Nella situazione da me descritta e' opponibile alla procedura il diritto di abitazione ex art. 540 cc, tenuto conto che esso non e' altro che un modo di godimento del piu' ampio diritto di proprieta' che si era consolidato in capo alla debitrice al momento della successione?

Inoltre vorrei sapere se, nelle more della decisione del giudice civile, posso chiedere cautelativamente al giudice dell'esecuzione, anch'esso all'oscuro di tale circostanza fino a poco tempo fa, la sospensione del pagamento del saldo dell'immobile?

grazie mille

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inexecutivis pubblicato 17 gennaio 2020

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che a nostro avviso la debitrice esecutata non ha alcuna possibilità di opporre la titolarità del diritto di abitazione, che per definizione presuppone che il bene appartenga ad altri. Inoltre, ad ulteriore conferma di questo dato rimarchiamo che ella ha subito l’esecuzione per debiti propri e non per debiti di di un decuis di cui è divenuta erede.

Fatta questa premessa, una richiesta al giudice dell’esecuzione potrebbe essere giustificata con l’affermazione per cui se si verificasse, in ipotesi, che il giudice civile dovesse ritenere opponibile all’aggiudicatario il diritto di abitazione, ricorrerebbe una ipotesi di evizione parziale, che a nostro avviso giustifica un provvedimento del giudice dell’esecuzione, anche se la prevalente giurisprudenza esclude che il termine per il versamento del saldo prezzo possa essere sospeso, attesa la natura perentoria dello stesso.

picoraz pubblicato 20 gennaio 2020

ringrazio per la pronta risposta.

Prendo atto che il diritto di abitazione presuppone che il diritto di proprieta' appartenga ad un terzo e vi chiedo - avendolo appurato successivamente - se cio' vale anche se l'esecutato presunto titolare del diritto ex art. 540 c.c. non e' proprietario per l'intero dell'immobile ma lo e' solo per i 4/6, in quanto dei restanti 2/6 sono proprietari i figli per 1/6 ciascuno

In altri termini, il fatto  che la debitrice esecutata non sia interamente proprietaria dell'immobile pignorato aggiudicato all'asta puo' costituire giusto motivo per il riconoscimento in suo favore del diritto di abitazione?

Ringrazio per la cortesia

 

 

inexecutivis pubblicato 24 gennaio 2020

Se fosse comproprietaria pro quota il problema si porrebbe, poichè rispetto alle restanti quote ricorrerebbero tutti i presupposti per la configurazione del diritto di abitazione. Nel caso prospettato, tuttavia, ci sembra derimente il fatto che la debitrice è chiamata a rispondere per debiti propri e dunque non potrà opporre il diritto di abitazione.

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