Descrizione immobile e problemi per rivendita

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  • Ultimo messaggio 08 novembre 2018
resilent pubblicato 01 novembre 2018

Salve, 

 

Recentemente ho acquistato all’asta una villa. Il decreto di trasferimento riporta la descrizione del cespite ma tale descrizione non è accurata (non si elencano alcune stanze al piano terra e un bagno al primo piano). In pratica hanno ricopiato la descrizione dalla CTU (scritta vent' anni fa, in modo pedestre). Ciò potrebbe crearmi problemi in fase di rivendita oppure fanno fede le planimetrie depositate in comune?  

 

Grazie per l'attenzione

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inexecutivis pubblicato 04 novembre 2018

Deve essere invece rispettata la previsione di cui all’art. 29 della l. 27 febbraio 1985 n. 52, come modificato da ultimo dal d.l. 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96.

All’esito di questi plurimi interventi normativi, oggi detto articolo 29, rubricato “Necessità di indicazione dei confini dell’immobile di cui si chiede la trascrizione o la concessione dell’ipoteca”, così dispone:

1. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l ‘indicazione di almeno tre dei suoi confini.

1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può’ essere sostituita da un’attestazione di conformità’ rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri.

 

1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.

 

resilent pubblicato 05 novembre 2018

Grazie per la risposta.

Rileggendo la perizia ho notato che l’omissione di alcuni vani è riportata nella sola sezione “stato attuale dell’immobile”; la stessa perizia due pagine dopo, alla sezione “stima sintetica dei beni” riporta la descrizione corretta di tutti i vani quantificando i mq per ogni stanza. 

La descrizione corretta dei vani è inoltre riportata sia nella licenza di abitabilità sia nelle planimetrie depositate in catasto. 

Quindi l’ordinanza del giudice e l’avviso di vendita hanno riportato l’errore descritto in perizia nella sezione “stato attuale dell’immobile” non accorgendosi della discrepanza con la "descrizione sintetica dei vani" presente nella stessa CTU, nella licenza di abitabilità e nella planimetria.  Si potrebbe eccepire che la perizia stessa contraddice il decreto di trasferimento emesso dal giudice.

Ce n’è abbastanza per chiedere una nuova emissione del decreto di trasferimento (se è cosa possibile)?

Grazie ancora

 

 

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2018

Ribadiamo il convincimento per cui, stando a quanto detto, non ci saranno problemi in sede di rivendita del bene.

Non siamo neanche dell'avviso che si possa procedere ad una rettifica del decreto di trasferimento, posto che gli errori in esso contenuti non sono in grado di generare incertezze in ordine al cespite che viene effettivamente trasferito.

resilent pubblicato 06 novembre 2018

Grazie ancora. 

inexecutivis pubblicato 08 novembre 2018

grazie a lei

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