Deposito offerta antecedente al provvedimento di sospensione della procedura

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  • Ultimo messaggio 18 novembre 2021
kambal pubblicato 14 novembre 2021

Buongiorno,

pendente una procedura esecutiva immobiliare, il debitore deposita istanza di sovraindebitamento.

Prima che il giudice sospende la procedura, per effetto della detta istanza, un offerente deposita offerta di acquisto.

Quesiti:

1. prevale l'offerta di acquisto depositata antecedentemente al provvedimento di sospensione?

2. oppure l'accoglimento dell'istanza di sovraindebitamento prevale sull'offerta?

3. al di fuori dell'ipotesi dell'istanza di sovraindebitamento, se un'offerta è depositata prima del provvedimento di sospensione (emesso dal G.E. per qualsiasi altro motivo), prevale l'offerta o la sospensione?

Cordialmente

 

inexecutivis pubblicato 18 novembre 2021

L'interrogativo posto impone in primo luogo di distinguere tra loro i vari strumenti di composizione della crisi che la legge 3/2012 mette a disposizione del debitore, poiché differenti sono le interferenze che i vari strumenti determinato sulla procedura esecutiva.

Nel caso di proposta di accordo, l'art. 10, comma 2 let. c) della legge 3/2012 prevede che dopo il deposito della proposta il giudice, se la ritiene ammissibile, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili". Stessa disposizione è prevista dall'art. 14 quinquies con riferimento alla liquidazione del patrimonio.

Regola simile (sebbene non identica) è sancita per il piano del consumatore, a proposito del quale l'art.  art. 12-bis prevede che il giudice, se la proposta è ammissibile, fissa con decreto l'udienza e dispone la sospensione delle procedure esecutive in corso "quando, [ritiene che] nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano".

Ad omologazione del piano, invece, la interruzione opera ex lege ai sensi dell'art. 12 ter comma 1, in forza del quale "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".

Com'è facile vedere, nelle disposizioni appena richiamate riecheggia il contenuto dell'art. 168 comma 1 l.fall., il quale in tema di concordato preventivo stabilisce che dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

L'omologazione determina poi la definitiva improseguibilità delle procedure in corso.

Il problema che allora si pone è quello di stabilire come queste norme operano all'interno della procedura esecutiva, quante volte sia precedentemente intervenuta l'aggiudicazione del bene posto in vendita.

Nel rispondere a questo interrogativo occorre muovere dalla premessa per cui l'esigenza sottesa al conio dell'art. 168 l.fall. (e quindi, evidentemente, degli articoli della legge 3/2012 sopra menzionati) è quella di proteggere il patrimonio dell'imprenditore in crisi dalle iniziative esecutive e cautelari di singoli creditori, per evitare che questo venga dissipato e sottratto allo scopo di essere destinato al soddisfacimento degli interessi dell'intero ceto creditorio. Insomma: poiché il legislatore privilegia l'attuazione del concordato rispetto alla esecuzione individuale (sulla scorta della considerazione per cui il primo si risolve a vantaggio di tutti i creditori) questa deve arrestarsi per garantire che un bene inserito nella proposta concordataria non sia sottratto alle finalità del piano.

Cristallizzando le posizioni dei creditori e mantenendo l'integrità del patrimonio, si consente quindi al debitore in crisi di predisporre stabilmente la proposta di concordato con il relativo piano e di sottoporli poi all'approvazione dei creditori e alla successiva omologazione del tribunale.

Le disposizioni appena richiamate devono però fare il conto con quanto previsto dagli artt. 629 e 632 c.p.c., nonché dall'art. 187 bis disp. att. cpc.

L'art. 629 statuisce che la rinuncia del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgerla, sicché essa rimane ferma.

Similmente, l'art. 632, prevede che se l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione quest'ultima non viene pregiudicata, ed il prezzo ricavato dalla vendita viene restituito al debitore.

Infine, l'art. 187 bis disp. att. c.p.c. cristallizza gli effetti dell'aggiudicazione in tutte le ipotesi di estinzione (tipica o atipica) della procedura.

Da queste norme si ricava allora il dato per cui solo l’aggiudicazione prevale sulla presentazione di una domanda di sovraindebitamento dalla quale sia derivata la sospensione della procedura. Viceversa, la mera presentazione di una offerta di acquisto non riceve alcuna tutela.

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