Deposito cauzionale

  • 734 Viste
  • Ultimo messaggio 06 dicembre 2021
Rommar pubblicato 02 dicembre 2021

Spett.le Astalegale, vorrei chiedervi se il subentro nel contratto di locazione dell' immobile acquisito all' asta comporta nei riguardi del conduttore una qualche responsabilità attinente al deposito cauzionale. Mi sono posto questo quesito perché ho letto nel contratto di locazione, nel quale sono subentrato come locatore, che l' inquilino aveva in sede di stipula rilasciato all' ex proprietario esecutato un assegno di 2 mensilità a titolo di deposito cauzionale. Vorrei sapere se l' inquilino potrà rivalersi nei riguardi del sottoscritto, ad es. non pagando le ultime due mensilità di fine locazione, adducendo a giustificazione l' aver versato a suo tempo e poi perduto il deposito cauzionale. Grazie mille!

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2021

Grazie a Lei!

Rommar pubblicato 06 dicembre 2021

Grazie mille, mi ero preoccupato di dover rispondere io di un deposito cauzionale scritto sul contratto di locazione e mai ricevuto. Grazie infinite!

inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2021

La soluzione di questo interrogativo deve muovere da un preliminare accenno alla natura ed alla disciplina del deposito cauzionale.

Secondo l’articolo 1608 c.c., “l’inquilino può essere licenziato se non fornisce la cosa dei mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione”.

Come si vede, nell’impianto codicistico l’obbligazione di dotare la cosa dei mobili sufficienti, divenuta ormai una ipotesi di scuola, è alternativa a quella di prestare idonea garanzia, la quale consiste nel versamento di quello che la prassi contrattuale chiama “deposito cauzionale”, vale a dire una somma di danaro rilasciata dal conduttore a garanzia del puntuale pagamento dei canoni e di ogni altra obbligazione il suo carico, fino al termine del rapporto e della riconsegna dell’immobile.

La disciplina vincolistica introdotta dalla l. 392/1978 ha reso obbligatorio il versamento della cauzione con l’art. 11, fissandone il limite massimo nella misura di tre mensilità di canone, ed aggiungendo che essa è produttiva di interessi legali.

La combinata lettura di queste due norme induce a ritenere che l’obbligo di versamento del deposito cauzionale sussiste indipendentemente dalla espressa previsione contenuta nel contratto.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il deposito cauzionale ha natura di pegno irregolare, in relazione alla sua funzione di garanzia ed alla fungibilità dei beni che ne formano oggetto (il denaro). Da questa natura deriva non solo la sua accessorietà rispetto alle obbligazioni che essa garantisce, ma anche il diritto di seguito; il che significa che il trasferimento dell’immobile comporta automaticamente il trasferimento del deposito cauzionale in favore dell’acquirente, poiché questi subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (art. 1602 c.c.) e, così, anche nell’obbligazione accessoria di restituire il deposito cauzionale versato dall’inquilino.

Normalmente dunque il venditore – locatore trasferisce, per così dire, non solo il rapporto locativo, ma anche il possesso del pegno, ovvero della cauzione; normalmente, cioè, il venditore non può trattenere per sé il pegno (cioè la cauzione), se ciò non sia stato concordato esplicitamente con il compratore.

Da quanto sin qui detto, che trova conferma nella giurisprudenza della giurisprudenza (Cass., sez. II, 11/10/2013, n. 23164) si deve trarre il precipitato per cui obbligato a restituire la cauzione non è tanto la parte contrattuale subentrata all’originario conduttore, quanto piuttosto il soggetto che materialmente ne ha la disponibilità, con la conseguenza che il custode nominato dal giudice sarà tenuto alla restituzione della cauzione quante volte egli l’abbia ricevuta da parte del debitore esecutato (cosa per la verità assolutamente improbabile e peraltro neppure dovuta in quanto il custode non subentra nella titolarità del contratto della locazione) oppure l’aggiudicatario al quale l’importo della cauzione sia stato eventualmente trasferito in uno al contratto.

In tutti gli altri casi, la cauzione dovrà essere rimborsata dall’originario locatore.

Close