Delega per la partecipazione ad una asta senza incanto

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  • Ultimo messaggio 15 febbraio 2021

Delega per la partecipazione ad una asta senza incanto 

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Il Fatto :

In una vendita giudiziale col metodo di “asta senza incanto” il professionista delegato, prima dell’apertura delle offerte, in mancanza della presenza di uno degli offerenti accetta “brevi manu” una delega presentata da un terzo e permette a quest’ultimo di partecipare alla vendita e alla conseguente gara tra gli offerenti di cui all’ex art. 573 c.p.c.

Sono state anche chieste spiegazioni al professionista delegato riguardo l’ammissione di una semplice delega alla vendita senza incanto e Lui, senza indugio, ha proseguito le operazioni di gara.

Precisiamo che la delega non era inserita nell’offerta, ma consegnata al professionista delegato durante la vendita e la persona delegata non era menzionata nella domanda/offerta di partecipazione.

Le nostre considerazioni :

A nostro avviso, in questo caso, il professionista delegato non ha agito correttamente e  non ha tenuto conto delle norme dettate dal codice di procedura civile :

Il primo comma dell’art. 571 c.p.c. recita: “Ognuno, tranne il debitore , è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma”;

l’ultimo comma dello stesso art. 571 c.p.c. recita . Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti;

il secondo comma e seguenti dell’art. 580 c.p.c. recita : Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Pertanto, se l’offerente è assente non può assolutamente farsi rappresentate da un terzo delegandolo e, infine, dal richiamato art. 580 c.p.c. , il quale specifica che, in caso di assenza dell’offerente, la perdita parziale  della cauzione ( un decimo della cauzione) non ha luogo se l’assenza è giustificata e documentata. Sarà quindi cura del professionista delegato verificare la ricorrenza di questi due requisiti.

In altri termini, il codice di procedura civile non prevede la possibilità di farsi rappresentare da terzi nella vendita senza incanto , salvo gli incarichi ai procuratori Legali che possono fare offerte per persone da nominare.( ultimo comma art.579 c.p.c.)

Non comprendiamo nel modo più assoluto l’ammissione di una “semplice delega” in una vendita giudiziale ( che sia con incanto o senza incanto) , se cosi fosse si darebbe scempio alla dottrina e la giurisprudenza, in quanto il codice di rito disciplina in modo preciso la partecipazione a mezzo di rappresentante nelle procedure esecutive immobiliari regolamentando diversamente la rappresentanza nelle vendite senza incanto ed in quelle con incanto. Nelle prime, il disposto dell’ ex art. 571 c.p.c. e nelle seconde, il disposto dell’ ex art. 579 c.p.c

Il Quesito :

Alla luce di quanto sopra esposto, vi chiediamo di darci ampia chiarezza sull’argomento ed eventualmente quali i rimedi del professionista delegato.

 

Firmato: angelo tedesco 

 

Centroconsulenzastegiudiziarie

inexecutivis pubblicato 03 gennaio 2017

Per rispondere alla sua domanda riteniamo sia necessario partire dalla lettura del combinato disposto degli artt. 579, comma secondo e 571 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 579 comma 2, le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale .

L’art. 571 invece sancisce che le offerte di acquisto debbono essere formulate personalmente o a mezzo di procuratore legale “anche a norma dell’art. 579 ultimo comma.

Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).

La dicotomia risultante da queste norme è stata criticata in dottrina, ed anche la giurisprudenza di merito sembrava prevalentemente orientata nel ritenere che anche nella vendita senza incanto non fosse necessario che il procuratore speciale rivestisse anche la qualifica di avvocato, sebbene una pronuncia della Corte di cassazione del 1988 avesse espresso un contrario avviso.

Tuttavia gli ermellini hanno successivamente confermato la posizione espressa con la pronuncia del 1988 (Cass.  n. 8951/2016),  ribadendo che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.

Sulla base di queste considerazioni, a nostro avviso, l’operato del professionista delegato potrà considerarsi corretto solo se il terzo rivestiva la qualifica di avvocato.

 

Invero, quando l’art. 571 prescrive che le buste sono aperte alla presenza degli offerenti, è chiaro che si riferisce all’offerente in senso sostanziale, tale essendo colui alla cui sfera giuridica è riferibile l’offerta, non alla persona fisica che ha sottoscritto l’offerta d iacquisto. Né alcuna norma impedisce che un soggetto, dopo aver presentato l’offerta, deleghi un terzo a presenziare ed eventualmente a partecipare alla gara.

Intanto grazie e complimenti per le risposte  sempre tempestive, esaustive ed univoche.

Quindi, per dare più chiarezza all’argomento,  è possibile sottolineare che un professionista delegato, nelle vendite senza incanto, non può accettare deleghe e procure da terzi,  finalizzate a rappresentare l’intestatario del bene, se non da un professionista forense.

A dire il vero, invece, l’ultima frase della risposta mi ha lasciato perplesso :

“Né alcuna norma impedisce che un soggetto, dopo aver presentato l’offerta, deleghi un terzo a presenziare ed eventualmente a partecipare alla gara.”

Questa frase potrebbe essere interpretata in maniera diversa dagli addetti ai lavori e farebbe cadere tutto quanto sopra dissertato, ovvero :  “se la norma non lo prevede è possibile delegare un terzo e farsi rappresentare”.

Mentre dalla lettura dell’art.580,  “ Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,” ricavo la conclusione che se l’offerente è assente,  e non si è fatto rappresentare secondo le norme dettate dagli artt.571 e 579 c.p.c., gli viene escusso il 10 % della cauzione a titolo di penale; questo vuole significare che  è vietato all’offerente delegare un terzo, che non sia avvocato, a presenziare la vendita e partecipare alla gara.

La invito a dare chiarezza su questo punto.

Un cordiale saluto

Firmato: angelo tedesco - Centroconsulenzastegiudiziarie

 

  

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2017

Non ravvisiamo distonia tra quanto da noi affermato e quanto da lei precisato da ultimo.

Quando abbiamo sottolineato: “Né alcuna norma impedisce che un soggetto, dopo aver presentato l’offerta, deleghi un terzo a presenziare ed eventualmente a partecipare alla gara.”, intendevamo dire che è possibile per l'offerente presentare personalmente l'offerta e delegare un terzo (ovviamente che abbia i requisiti per essere delegato, e che quindi che sia avvocato, ove si tratti di vendita senza incanto) per la gara.

Grazie per la puntualità, correttezza e serietà di questo forum; è diventato un punto di riferimento per noi addetti ai lavori.

Buon Lavoro.

Firmato: angelo tedesco - Centroconsulenzastegiudiziarie

 

inexecutivis pubblicato 08 gennaio 2017

Grazie a lei.

savyfo pubblicato 09 giugno 2019

Buonasera Astalegale 

ci siamo ritrovati nella stessa identica situazione descritta da Angelo Tedesco, quali sono quindi i rimedi esperibili per il secondo miglior offerente non aggiudicatario in un'asta senza incanto ?

Nb Nell'avviso di vendita era comunqie prevista la possibilità di un procuratore speciale con delega notarile, ma se il codice civile prevede il contrario quale comportamento adottare in sede di gara? 

inexecutivis pubblicato 12 giugno 2019

Il suggerimento è quello di impugnare con il reclamo ex art. 591 ter cpc il verbale di aggiudicazione.

infiniti pubblicato 14 febbraio 2021

Spett.le Astalegale, nel caso che l'offerente depositi l'offerta personalmente la procura rilasciata al legale per partecipare alla vendita deve comunque essere notarile (o può essere autenticata dall'avvocato) ? In definitiva ritenete che esistano dei casi dove l'avvocato, negli adempimenti della vendita senza incanto (per gli offerenti) possa farsi relegare senza procura notarile ?

Depositata l'offerta dall'avvocato la parte può comunque decidere di partecipare all'udienza personalmente ?

Grazie per il vs prezioso riscontro.

inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2021

Sulla scorta delle deduzioni che abbiamo sopra svolto, e tenuto conto della chiusura operata da Cass.  n. 8951/2016 non riteniamo possibile una delega autenticata dal difensore, anche se si tratta di partecipare alla sola eventuale gara. Chiaramente, il delegato che abbia conferito procura non perde la sua legittimazione negoziale, e quindi può certamente partecipare personalmente alla gara. 

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