Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali

(G.U. n.153 del 2-7-16)

Entrata in vigore, 3 luglio 2016

SINTESI DELLE MODIFICHE AL C.P.C.

Art. 4, comma 1 let. a).

Art. 492 comma 1. È stato inserito un ultimo periodo, nel quale si prevede che il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 4 comma 3).

Art. 4, comma 1 let. b).
Art. 503 comma 2. La norma prevedeva che l’incanto potesse essere disposto solo quando il giudice riteneva probabile che la vendita con tali modalità avesse luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.. Poiché il 568 è norma che detta i criteri di determinazione del valore dei soli beni immobili, si sono indicate anche le norme che indicano i criteri di determinazione di valore dei beni mobili, e dunque il 518 ed il 540 bis.
Non è previsto un regime transitorio, per cui la norma è immediatamente applicativa.

Art. 4, comma 1 let. c).
Art. 532 secondo comma. Il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis (che consente al creditore di chiedere l’integrazione del pignoramento se il presumibile valore di realizzo dei beni sia inferiore a quello indicato dall’ufficiale giudiziario nel verbale di pignoramento), dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.».
Non è previsto un regime transitorio, per cui la norma è immediatamente applicativa.

Art. 4, comma 1 let. d) n. 01
Art. 560, terzo coma. È stato riscritto, (in sede di conversione) prevedendosi che «Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento».
Dunque è stato chiarito che: l’ordine di liberazione è impugnabile ex art. 617 c.p.c.; i costi per la sua esecuzione sono a carico della procedura.
Non è previsto un regime transitorio, per cui la norma è immediatamente applicativa.

Art. 4, comma 1 let. d) n. 1.
Art. 560, comma quarto. È stato riscritto prevedendosi che: «Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68». In sede di conversione si è poi aggiunto che «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione». La disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’art. 4, comma 4.

Art. 4, comma 1 let. d) n. 2.
Art. 560, comma quinto. È stato inserito un ultimo periodo, stabilendosi che “gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni (sette nella originaria versione del decreto legge) dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro”. A proposito dell’applicazione temporale, l’art. 4, comma 4 bis, prevede che la richiesta “è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto” che accerta la funzionalità del portale delle vendite pubbliche, e che dovrà essere approvato entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis del medesimo decreto legge.

Art. 4, comma 1 let. e).
All'articolo 569, quarto comma. A proposito della vendita telematica e dei casi in cui il Giudice la dispone, le parole «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice». Quanto al diritto intertemporale, la norma si applica alle vendite disposte dal Giudice o dal professionista delegato 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che accerta la funzionalità del portale delle vendite pubbliche, e che dovrà essere approvato entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis del medesimo decreto legge.

Art. 4, comma 1 let. e bis).
Art. 587, comma primo, c.p.c.. È Stato previsto che la disciplina dell’esecuzione dell’ordine di liberazione si applichi anche al provvedimento di decadenza all’aggiudicatario che abbia chiesto ed ottenuto di versare ratealmente il prezzo di aggiudicazione, che nelle more, avendo prestato cauzione, sia stato immesso nel possesso del bene dal giudice dell’esecuzione, e che abbia omesso il pagamento anche di una sola rata del prezzo. In questo caso, il provvedimento con cui il Giudice dell’esecuzione nel dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario, gli intimi il rilascio dell’immobile, viene “è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma». La norma è di immediata applicazione.

Art. 4, comma 1 let. f).
Prevede all'art. 588, che l’istanza di assegnazione possa essere formulata per sé o a favore di un terzo.
La norma si applica alla procedure iniziate trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Art. 4 co. 1, lett. g).
Introduce l’art. 590 bis c.p.c. (Assegnazione a favore di un terzo). – «Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.».
La norma si applica alla procedure iniziate trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Art. 4, comma 1 let. h).
Art. 591, comma secondo. È stato modificato prevedendosi che dopo il quarto tentativo di vendita (il decreto legge prevedeva invece dopo il terzo) la riduzione del prezzo base può essere della metà. Ai fini dell’applicazione della norma si tiene conto anche del numero degli esperimenti di vendita compiuti pria dell’entrata in vigore del decreto legge (art. 4, comma 6). È da ritenere che la riduzione fino alla metà consentita dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto vada riferita al “prezzo base” dell’ultimo tentativo effettuato con esito negativo e non al prezzo base originario.

Art. 4 co. 1, lett. i) n. 1.
Art. 596, comma primo. È stato modificato, prevedendosi la possibilità di eseguire piani parziali di riparto. Non è prevista una disciplina transitoria e dunque la norma è di immediata applicazione.

Art. 4 co. 1, lett. i) n. 2
Sempre a modifica dell’art. 596 si prevede che «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

Art. 4 co. 1, lett. i bis)
Art. 596, comma 2. Introduce un ultimo periodo prevedendo che «Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore dei creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’art. 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’art. 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma2»;

Art. 4 co. 1, lett. L)
Art. 615, secondo comma. È aggiunto il seguente periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».
La norma si applica alle procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (art. 4, comma 3).

Art. 4, comma 2 let. a)
Comma 9-sexies dell’art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Viene modificato prevedendosi che il rapporto riepilogativo sia non solo finale ma anche periodico. In particolare, è previsto che “Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita (il decreto legge prevedeva 10 giorni dal provvedimento), deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione (e non più dalla mera approvazione), il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente».

Art. 5 bis Art. 179 ter disp. Att. C.p.c. viene riscritto

  1. Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti:
    1. sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione;
    2. sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi;
    3. sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.
  2. È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.
  3. La commissione provvede:
    1. alla tenuta dell'elenco;
    2. all'esercizio della vigilanza sugli iscritti;
    3. alla valutazione delle domande di iscrizione;
    4. e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
      La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
  4. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.
  5. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo».

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In sintesi.
L’elenco è istituito presso ogni Tribunale.
Per esservi iscritti occorrerà aver assolto ad “obblighi di prima formazione” che saranno stabiliti con decreto ministeriale. La norma specifica che il decreto non avrà natura regolamentare, il che si traduce nella non soggiacenza ai vincoli della legge 400/1988 (e dunque, controllo del Consiglio di Stato, la delibera del Consiglio dei ministri, il decreto presidenziale di emanazione, la registrazione della Corte dei Conti, e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Sempre con decreto saranno stabiliti:

  1. obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell’iscrizione. Le linee guida dei programmi di formazione periodica saranno elaborate dalla Scuola superiore della magistratura sentiti il Consiglio nazionale forense il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale notarile;
  2. modalità per la verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi;
  3. contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

L’elenco, pur istituito presso ogni Tribunale, è tenuto da una commissione istituita presso la Corte di appello, la quale provvede:

  1. alla tenuta dell’elenco;
  2. all’esercizio della vigilanza sugli iscritti;
  3. alla valutazione delle domande di iscrizione;
  4. e all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco.

La commissione esercita queste competenze anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l’incarico in una o più procedure esecutive.
Con decreto saranno stabilite:

  1. composizione;
  2. modalità di funzionamento.

Ciò premesso, ad una prima valutazione è possibile affermare che:

  1. a differenza del sistema previgente, ove le schede da allegare alla domanda di iscrizione dovevano contenere l’indicazione delle “specifiche esperienze maturate” il requisito dell’esperienza maturata ha perso ogni rilievo normativo;
  2. al requisito dell’esperienza è stato sostituito un requisito (oneroso) di formazione iniziale e periodica, e questo vale anche per i notai, i quali nella vecchia formulazione dell’art. 179 ter non avevano l’obbligo di allegare alla domanda di iscrizione la scheda;
  3. la commissione non raccoglierà semplicemente le domande, ma procederà alla loro “valutazione”, anche se l’assolvimentodegli obblighi di valutazione sembrerebbe legittimare ipso iure il richiedente ad ottenere l’iscrizione (tanto è vero che la commissione provvede ad adottare i provvedimenti di cancellazione, mentre non è previsto che proceda anche ad iscrivere i richiedenti).
  4. la revoca di uno o più incarichi dovrà essere portata a conoscenza della commissione;
  5. la commissione avrà accesso (non è dato comprendere come, ma sul punto occorrerà attendere il decreto) ai rapporti riepilogativi periodici;
  6. le informazioni che dovranno essere fornite in sede di presentazione della domanda non sono più libere, ma vincolate al contenuto prescritto dal decreto ministeriale.