contratto ultranovennale vile

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  • Ultimo messaggio 30 novembre 2018
alessandro78@ pubblicato 28 novembre 2018

Buonasera a tutti,

vi vorrei sottoporre un quesito:

Ho acquistato un immobile all'asta sul quale e' stato registrato e non trascritto un contratto di affitto ( appartamento in Zona periferica di Roma di 54 mq calpestabili locato ad € 50,00) in data 6/5/2003 con scadenza 29/04/2013 avente data certa precedente sia rispetto all'ipoteca che al pignoramento.

Posso chiedere l'applicazione dell'inoponibilita' per contaratto vile? Posso chiedere l'inopponibilita' del contratto ultranovennale perche' non trascritto? e quindi applicabile al massimo per i primi 9 anni?In caso positivo devo rivolgermi al giudice dell'esecuzione o devo intraprendere una nuova causa con l'eventuale appello e cassazione?

Grazie mille per la vostra collaborazione.

 

inexecutivis pubblicato 30 novembre 2018

La premessa normativa dalla quale occorre partire per rispondere all'interrogativo formulato muove dalla lettura dell'art. 560, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo cui l'ordine di liberazione adottato dal giudice dell'esecuzione deve essere attuato dal custode anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che l'aggiudicatario non lo esenti.

Ovviamente la liberazione dell'immobile presuppone, a monte, una valutazione di opponibilità del titolo eventualmente vantato dall'occupante.

Se così è, allora, riteniamo che occorrerebbe verificare se in seno alla procedura esecutiva vi è già stata, o meno, una valutazione del giudice dell'esecuzione in ordine alla opponibilità del contratto di locazione alla procedura. Se questa valutazione (anche implicita) è già stata eseguita e non sono ancora decorsi i termini per una sua impugnativa, l'aggiudicatario potrebbe esperire il rimedio di cui all'art. 617 avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione ha deciso di non liberare l'immobile sulla base della ritenuta opponibilità alla procedura del titolo vantato dal terzo.

Tuttavia, per ragioni di opportunità pratica, è forse consigliabile intraprendere un autonomo giudizio poiché viceversa il contenzioso che verrebbe ad aprirsi in seno all'esecuzione si concluderebbe non già con la liberazione dell'immobile, ma con l'individuazione del soggetto legittimato a farlo, con il rischio di dover intraprendere un nuovo contenzioso rispetto alla posizione del terzo.

Viceversa, ove nessuna valutazione in proposito fosse stata ancora compiuta, si potrebbe chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione e l'attuazione dell'ordine di liberazione.

Ad ogni buon conto, l'inopponibilità del contratto ai sensi dell'ar.t 2929 c.c. rileverebbe, nel caso di specie, sotto un possibile duplice profilo.

Da un lato quello afferente alla viltà del canone (ove inferiore di oltre un terzo rispetto a quello giusto); dall'altro quello relativo alla mancata trascrizione del contratto, che lo renderebbe opponibile all'acquirente nei limiti di un novennio.

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