Contestazione perizia ctu

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  • Ultimo messaggio 13 maggio 2019
c_blackwood2004 pubblicato 07 maggio 2019

Sono comproprietaria (non pignorata) di un appartamento per il quale si procederà a vendita all'asta a seguito di pignoramento a carico dell'altro proprietario. Intendo esercitare il diritto di acquistare il 50% prima dell'asta ma la perizia redatta dal ctu riporta un valore assolutamente fuori mercato in eccesso. Posso contestare la perizia ed oppormi alla somma richiesta dal tribunale?

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inexecutivis pubblicato 09 maggio 2019

Rispondiamo alla domanda osservando che l’art. 599, comma primo, c.p.c. consente l’espropriazione dei beni in comproprietà indivisa tra una pluralità di soggetti, anche se non tutti comproprietari sono debitori del creditore che agisce. La norma è diretta applicazione dell’art. 2740 c.c., a mente del quale il debitore risponde con tutti i suoi beni (ed è tale anche la quoti di comproprietà) presenti e futuri dei propri debiti.

Ai sensi dell’art. 599, comma secondo, c.p.c. il creditore che pignora la quota indivisa appartenente al proprio debitore deve notificare agli altri comproprietari (o contitolari del diritto reale, quando ad esser comune non sia la proprietà ma un altro diritto reale) un avviso che contiene l’indicazione: dei dati identificativi del creditore; dei dati identificativi del bene pignorato; della data dell’atto di pignoramento e della sua trascrizione; l’ingiunzione di non lasciar separare dal debitore la quota di sua spettanza (art. 180, comma 1 disp. att. c.p.c.).

Con lo stesso avviso, o con altro successivo atto separato, il creditore procedente deve invitare tutti gli “interessati” a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire emettere i provvedimenti ex art. 600 c.p.c. (art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c.). Ovviamente nel momento in cui notifica l’avviso il creditore potrebbe non ancora conoscer la data dell’udienza, e quindi non indicarla.

A questa udienza il Giudice dell'esecuzione adotta i provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c., e cioè: sentiti i comproprietari e tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

Come si vede, i possibili snodi del pignoramento della quota sono:

la Separazione in natura, vale a dire l’assegnazione al debitore esecutato una porzione materiale del bene, corrispondente al valore della quota pignorata (la cosa è normalmente fattibile quando il pignoramento riguarda i terreni);

il Giudizio di divisione incidentale (così detta divisione endoesecutiva): si tratta di un ordinario giudizio di scioglimento della comunione che normalmente si sostanzia nella vendita dell’intero e nella distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con assegnazione della quota parte spettante al comproprietario debitore alla procedura esecutiva, affinché sia distribuito tra i creditori.

In questo scenario, il comproprietario ha la possibilità di chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 720 c.c., l’attribuzione della quota pignorata previo versamento del valore della medesima nella misura stimata dall’ stimatore nominato dal Giudice, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori nell’ambito della procedura espropriativa.

E' evidente, in questo scenario, che il comproprietario può contestare la perizia impugnandola a mezzo di un difensore.

c_blackwood2004 pubblicato 09 maggio 2019

Grazie della risposta è molto chiara.

inexecutivis pubblicato 13 maggio 2019

grazie a lei

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