Consegna chiavi: quando?

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  • Ultimo messaggio 11 febbraio 2020
diliba2001@yahoo.it pubblicato 07 febbraio 2020

Salve, vorrei sapere se il delegato del giudice, una volta firmato io il Decreto di trasferimento in presenza del notaio e della banca emettitrice del mutuo e saldato l'asta con gli assegni, può rimandare la consegna delle chiavi (e della liberazione del bene dai mobili da parte dell'esecutato) a dopo " i 20 giorni prescritti dalla legge per eventuali opposizioni da parte degli attori facenti parte l'azione di vendita". Ho inviato la domanda al delegato sull'effettiva data di consegna in cancelleria ed ho ricevuto questa risposta:

"...il decreto di trasferimento è stato pubblicato in data 03.02.2020.

In data 05.02.2020 è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario l’avviso di deposito del decreto in cancelleria per la notifica a tutte le parti del procedimento.

Decorsi 20 giorni dall’ultima notifica perfezionatasi, il decreto di trasferimento, in assenza di opposizioni, diverrà definitivo."...

Come muoversi in questi casi? Grazie

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2020

A nostro avviso le deduzioni del professionista delegato, sono errate in punto di diritto, anche se ne cogliamo il senso.

Sono necessarie alcune premesse al fine di comprendere i termini della questione.

In seno alle procedure esecutive (individuali e concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.

La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.

In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).

Diverso, ma intimamente connesso a quello appena succintamente riassunto, è il tema della revocabilità, e dunque della stabilità, del decreto di trasferimento (e del suo effetto traslativo), a norma dell’art. 487 c.p.c., a mente del qualeSalvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

La giurisprudenza sopra citata ha individuato questo momento (cioè il momento ultimo entro il quale il decreto di trasferimento può essere revocato) nel compimento delle formalità indicate al comma primo dell’art. 586, vale a dire registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.

Ed allora, se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.

Ergo, l’acquirente da quel momento consegue il diritto  ad ottenere la consegna del bene non tanto in forza della previsione dell’art. 586 c.p.c. quanto in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. posto cheNella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita” (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Così ricostruiti i termini della questione, è evidente che la preoccupazione del professionista delegato è quella di evitare che la consegna dell’immobile avvenga in un momento l’atto (il decreto di trasferimento) in forza del quale essa viene eseguita non è ancora stabile.

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