Compenso Esperto Stimatore - caso rinunzia parziale pignoramento beni non ancora venduti -

  • 437 Viste
  • Ultimo messaggio 06 febbraio 2020
macai pubblicato 03 febbraio 2020

Salve, vorrei avere informazioni in merito alla liquidazione dell' esperto stimatore nel caso di un compedio con diversi lotti di vendita e in cui sia stata già redatta la relazione di stima per essi, ma il creditore procedente ha depositato rinuncia parziale del pignoramento verso alcuni debitori e per determinati beni. Il Giudice nell'ultima udienza si è riservato.

Essendo l'esperto in tale procedura,vorrei sapere se sia opportuno chiedere al Giudice formalmente in tale fase, la liquidazione per l'attività svolta per tali beni, prima che lo stesso sciolga la riserva dichiarando l'estinzione parziale della procedura per tali beni.

N.B. Non sono state ancora ordinate le vendite dei beni.

Vi ringrazio anticipatamente per delucidazioni in merito.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2020

Rispondiamo all’interrogativo formulato muovendo dalla preliminare lettura dell’art. 161, comma 3 disp. att. c.p.c. (introdotto dall’art. 14, 1° co., lett. a ter), d.l. 83/2015, in sede di conversione in l. 132/2015) il quale dispone che il compenso dello stimatore è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, e che prima di tale momento possono essere liquidati acconti in misura non superiore al 50%, calcolato sul valore di stima.

Si tratta di una disposizione che ha creato non poche incertezze applicative anche se i profili di illegittimità costituzionale sollevati dalla giurisprudenza di merito (Trib. Vicenza, 15.6.2016) non hanno superato lo scrutinio della Corte costituzionale, che con sentenza 17 aprile 2019 n. 90 ha dichiarato costituzionalmente legittima la norma.

La norma pone soprattutto il problema di commisurare il compenso nel caso di mancata vendita (si pensi, ad esempio, al caso in cui i creditori rinuncino all’esecuzione dopo il deposito della relazione di stima).

In questo caso, se sono già stati compiuti dei tentativi di vendita, la liquidazione potrà essere effettuata utilizzando il parametro costituito dall’ultimo prezzo base d’asta.

Nell’ipotesi in cui, invece, nessuna vendita sia ancora avvenuta, non potrà che farsi riferimento al valore di stima.

Ricordiamo infine che ai sensi degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c. e dell’art. 168, d.P.R. 30.5.2002, n. 115 il decreto di liquidazione del compenso dello stimatore costituisce titolo esecutivo nei confronti della parte tenuta a corrisponderli.

Ciò premesso, riteniamo non necessario depositare una richiesta di liquidazione del compenso prima dello scioglimento della riserva, poiché essa non comporterà una estinzione totale della procedura, anche se non le è affatto impedito di farlo.

macai pubblicato 06 febbraio 2020

Grazie per la risposta esaustiva. 

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2020

Grazie a Lei!

Close