chiarimento su iscrizione e trascrizione

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  • Ultimo messaggio 05 aprile 2020
affarista pubblicato 02 aprile 2020

Buongiorno, non capisco la differenza tra trascrizione e iscrizione. 

Piccola premessa.

Il notaio annota formalità che possono riguardare immobili, beni mobili o anche altro (ad es. questioni matrimoniali ecc.), tutte le formalità del notaio sono immagazzinate nell'archivio notarile. Io posso fare una visura presso l'archivio notarile pagando i dovuti tributi, e ottengo la formalità che mi interessa.

Esiste anche la conservatoria dei registri immobiliari, tenuta dall'agenzia dell'entrate, che raduna tutte le formalità notarili riguardanti immobili. Tra le varie visure che è possibile fare presso questo registro, la più nota è l'ispezione ipotecaria, che mi fornisce i titoli di tutte le formalità riguardanti un certo immobile, ma non ottengo i dettagli della singola formalità (ad esempio generalità delle parti, importo delle ipoteche ecc.), per sapere questo devo fare l'ispezione ipotecaria per nota inserendo il numero di registro particolare, registro generale e nome del pubblico ufficiale indicati accanto al titolo della formalità.

Le formalità si dividono in: iscrizione, trascrizione, annotazione.

Quello che io non riesco a capire è perchè, nell'ispezione ipotecaria, le formalità quali le ipoteche figurano sotto la voce "iscrizioni" mentre le formalità quali l'atto di compravendita oppure il verbale di pignoramento figurano sotto la voce "trascrizioni". 

Che differenza c'è tra una formalità iscritta e una formalità trascritta?

Vi ringrazio.

inexecutivis pubblicato 05 aprile 2020

In realtà non esistono differenze di disciplina tra le iscrizioni e le trascrizioni. La differenza, infatti, si coglie esclusivamente sul piano nominalistico, in quanto il codice parla di iscrizioni a proposito dell’ipoteca, e di trascrizione a proposito delle domande giudiziali e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali minori.

Invero, secondo l’art. 2808 c.c., l'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, e già l'art. 2106 code Napoleonico, come modificato nel 1955 parlava di iscrizione.

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