Chiarimenti casa coniugale e istanza di esdebitazione

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  • Ultimo messaggio 14 novembre 2018
nicolat pubblicato 05 novembre 2018

Buonasera,

interessato ad un' immobile cerco di studiare al meglio la perizia per poter capire se poter formulare un' offerta.

Nello stato di possesso il ctu scrive: dalle ricerche eseuite è emerso che esiste una sentenza depositata il 09/01/2017 di xxxxxxxxxx con la quale l'immobile pignorato viene assegnato al coniuge medesimo. Il pignoramento porta la data del 31/10/2016 e risulta trascritto il 15/11/2016. Inoltre la succitata sentenza non riulta trascritta. Si ritiene pertanto che non sia opponibile alla procedura e quindi l'immobile si considera "libero".

Risulta sempre non opponibile alla procedura in questo caso oppure bisogna già prevedere eventuali ricorsi d parte del coniuge? Se non è opponibile alla procedura può esserlo invece per l'aggiudicatario?

Inoltre in vincoli ed oneri giuridi nella voce Domande giudiziali il ctu scrive: esiste una istanza di esdebitazione inoltrata presso il tribunale, non risulta a tutt'oggi predisposta alcuna documentazione sul merito.

Può creare problemi all'eventuale aggiudicatario?

In atti di asservamento urbanistico invece viene citato un vincolo di destinazione d'uso (Notaio xxxx).

Qui farò chiarezza con il ctu in quanto non saprei se si tratta del magazzino.

Grazie 

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inexecutivis pubblicato 07 novembre 2018

Al quesito formulato non è possibile rispondere in maniera puntuale poiché occorrerebbe analizzare:

- quale tipologia di domanda giudiziale è stata trascritta;

- quanto tempo prima della trascrizione del pignoramento (o dell’ipoteaca) la trascrizione della domanda è stata eseguita.

Questo in quanto la il regime di opponibilità delle domande giudiziali è diversificato (dagli artt. 2652 e 2653 c.c.).

Ci fornisca queste informazioni e speriamo di essere in grado di fornirle risposte puntuali.

Quanto alla domanda di esdebitazione, non ci sono problemi.

nicolat pubblicato 07 novembre 2018

Vi ringrazio infinitamente per la vostra risposta.

Buongiorno in perizia il pignoramento ha data 31/10/2016 e risulta trascritto il 15/11/2016.

il ctu riporta 3 ipoteche volontarie e 2 ipoteche giudiziali

in allega risulta esserci una sentenza di separazione che non è visibile ovviamente nel sito di pubblicità.

Sulla perizia è riportata solamente la data di "questa sentenza depositata il 09/01/2017 dove l'immobile viene assegnato al coniuge".

 

inexecutivis pubblicato 10 novembre 2018

Sulla scorta di queste ulteriori informazioni ci sentiamo di poter dire che la sentenza non è opponibile alla procedura, e dunque non ci saranno problemi per l'acquirente.

Invero, si tratta di una sentenza di separazione successiva al pignoramento, come tale inopponibile.

nicolat pubblicato 10 novembre 2018

Grazie per il chiarimento. Ho richiesto comunque al tecnico incaricato di poter visionare gli allegati in modo di avere il quadro ancora più completo. Detto questo, vi pongo un altro quesito. L’Immobile presenta un portico da demolire in quanto non rispetta le distanze con un altro immobile ed inoltre è stato costruito un secondo manufatto che insiste su un terreno di altra ditta. In aggiunta sono stati effettuati degli ampliamenti non presenti in planimetria e quindi non sanabili infatti, a detta del ctu, è necessario chiudere L accesso a questi locali in modo da ripristinare la planimetria. I confini risultano essere posizionati in modo errato e dunque è necessario riposizionare il cancello pedonale e carrabile. E qui nascono i miei dubbi. Quanto è il tempo x poter “sanare” queste irregolarità? E qualora si volesse beneficiare di mutuo bancario per il saldo prezzo è possibile o certo che la banca, dopo la loro perizia, non eroghi la somma residua? Il tutto è segnalato comunque dalla perizia redatta dal ctu.

Secondo la vostra esperienza quali visure o accertamenti è sempre bene fare per verificare la bontà della perizia? Grazie per la disponibilità.

inexecutivis pubblicato 14 novembre 2018

Cerchiamo di rispondere separatamente alle domande formulate.

Quanto al termine per sanare gli abusi, osserviamo che la risposta alla domanda deve partire dalla lettura dell’art. 46, comma quinto, d.P.R. 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Va poi aggiunto che una volta ottenuto il permesso, i lavori vanno iniziati entro l'anno e completati entro il triennio.

Così si esprime l'art. 15 del citato d.P.R. 380/2001, a mente del quale "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori". Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari".

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