Cessione immobile strumentale (cat. D1) operazione IVA oppure esente ex art. 10 8ter DPR 633/72

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  • Ultimo messaggio 01 aprile 2018
ad.bonomo@gmail.com pubblicato 24 marzo 2018

Buongiorno, nella qualità di professionista delegato nell'ambito di una procedura fallimentare, devo procedere alla vendita di alcuni immobili censiti categoria catastale D1 (considerati beni stumentali della società fallita). Dalla perizia di stima e dai relativi allegati si evince che in forza di concessione edilizia e successive varianti (anni 1999/2002), la società avrebbe dovuto realizzare un unico immobile, che invece è stato poi oggetto di frazionamento in lotti (sempre con cat. D1) senza regolare concessione edilizia. La catastazione delle unità immobiliari è stata presentata nell'anno 2005, mentre non è stata rinvenuta la dichiarazione di fine lavori (probabilmente mai presentata), nè chiaramente la richiesta di agibilità. Tenuto conto della situazione descritta al momento della cessione  degli immobili strumentali l'operazione dovrà essere considerata esente IVA ex art. 10 n. 8 ter DPR 633/72 (ovvero soggetta ad iva su opzione) oppure sarà soggetta ad IVA per legge, in quanto trattasi di immobili non ultimati stante l'assenza della dichiarazione di ultimazione dei lavori?

p.s. avrei urgente necessità di un vs. parere

Grazie

   

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inexecutivis pubblicato 29 marzo 2018

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date: quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori.

Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo.

Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’1/3/2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ripristino dell'immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell'operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l'immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l'attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata.

Da questi elementi si ricava che la cessione di fabbricati in corso di costruzione è sempre soggetto ad IVA, in quanto il bene non è uscito dal ciclo produttivo e dunque non opera la disciplina di cui all’art. 10, comma primo, n. 8-bis e 8-ter del citato d.P.R. 633/1972. In questo senso si è espressa la citata circolare 12/E del 2007, confermata sul punto dalla circolare 18/E del 29.5.2013

Dobbiamo ancora osservare che in argomento è intervenuta la Corte di Cassazione (Sez. 5, 18.11.2016, n. 23499), secondo la quale ai fini dell’applicazione dell’IVA ritiene rilevante la qualifica dell’acquirente, poiché se lo stesso è consumatore finale, questa imposta non si applica poiché il bene è uscito dal ciclo produttivo. La corte ha in particolare ritenuto che le cessioni di beni strumentali non ultimati, ove avvengano nell'ambito del circuito produttivo, sono soggette ad I.V.A., non ricadendo nell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, e, conseguentemente, ad imposte ipotecarie catastali in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990. Viceversa se la cessione avviene in favore del consumatore finale, il quale provveda all'ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposta di registro. (In applicazione di tale principio è stata cassata la sentenza impugnata che aveva accolto il ricorso del contribuente diretto ad ottenere il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali pagate in misura proporzionale anziché fissa relativamente ad una cessione, a favore di consumatore finale, di un fabbricato non ultimato).

ad.bonomo@gmail.com pubblicato 29 marzo 2018

Grazie per la risposta.

Invece qualora la vendita in procedura riguardasse un immobile (cat. C/1, C/2, D..) realizzato abusivamente, ma sanabile (in base alla dichiarazione resa del perito di stima), quale imposizione fiscale sconterebbe tale cessione? Sarebbe soggetta comunque ad IVA, esente art. 10 n. 8 ter., oppure ad imposta registro ?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 01 aprile 2018

Se si tratta di fabbricato strumentale, l’imponibilità IVA seguirà il regime di cui all’art. 10, n. 8 ter, sicché la cessione sarà soggetta ad IVA se viene effettuata da una impresa di costruzione (o da quella che ha realizzato una ristrutturazione “pesante”) entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori o in caso di fabbricato strumentale non ultimato.

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