inexecutivis
pubblicato
18 novembre 2018
Per offrire una risposta puntuale occorrerebbe conoscere nel dettaglio la situazione venutasi a creare.
Possiamo tuttavia dire che con specifico riferimento ai beni pervenuti al debitore esecutato iure hereditatis la Corte di cassazione (n. 11638 del 26.5.2014) ha osservato, che “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.
Sempre in argomento, Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2015 n. 6833 ha aggiunto che la prova dell’assunzione della qualità di erede in capo al debitore esecutato non può essere data dalla semplice proposizione di actio interrogatoria ma esclusivamente attraverso sentenza che accerti detta qualità o attraverso scrittura privata autenticata (o con sottoscrizione riconosciuta) o atto pubblico che testimoni l’assunzione di detta qualità.