cancellazione ipoteca - fallimento

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  • Ultimo messaggio 19 aprile 2021
verri pubblicato 22 novembre 2020

L’appartamento di una SRL fallita viene venduto all’asta nell’ambito di una procedura fallimentare (la procedura si conclude con un atto del notaio e non con un decreto del giudice). Sull’appartamento gravano i seguenti gravami e formalità pregiudizievoli:
1) ipoteca volontaria
derivante da concessione a garanzia di linea di credito iscritta presso una Conservatoria dei registri immobiliari con atto a rogito di un notaio a favore di una banca italiana e contro la SRL fallita. Con cinque successive annotazioni all’iscrizione per restrizione di beni
2) ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da ruolo e avviso di addebito esecutivo emanato da Agenzia Entrate Riscossione trascritto presso una Conservatoria a favore di Agenzia Entrate Riscossione contro la SRL fallita.

La cancellazione dei gravami e delle formalità pregiudizievoli è a carico e a cura dell’aggiudicatario. In che modo l'aggiudicatario può cancellare le ipoteche?

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inexecutivis pubblicato 24 novembre 2020

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Analoga previsione si rinviene nella legge fallimentare, la quale all’art. 108 comma secondo prevede che una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Dunque, in definitiva, i titolari di ipoteca iscritte precedentemente al trasferimento, non potranno rivalersi sull’acquirente.

Se la procedura prevede che la cancellazione sia eseguita a cura dell’aggiudicatario e con costi a suo carico, questo vuol dire che sarà l’aggiudicatario a doverla eseguire sulla base del decreto di trasferimento o del provvedimento adottato dal giudice delegato a norma dell’art. 108 comma secondo l.fall.

verri pubblicato 24 novembre 2020

Grazie per la cortese risposta. Quindi l'aggiudicatario concretamente dovrà solo rivolgersi alla Conservatoria, produrre il provvedimento del giudice e chiedere la cancellazione delle due ipoteche.

inexecutivis pubblicato 24 novembre 2020

Esatto.

vincdec10 pubblicato 18 marzo 2021

Salve nel caso di esecuzioni immobiliari che abbiano oggetto un concordato preventivo di società di capitali, le operazioni di cartolarizzazioen sono liberamente possibili, oppure devono essere preventivamente autorizzate e sottoposte al vaglio dal commissario giudiziale?

 

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2021

La domanda non è chiara. Invitiamo a maggiore precisione.

vincdec10 pubblicato 21 marzo 2021

Cerco di essere più preciso, in caso di concordato preventivo che preveda la cessione degli immobili di una società di capitale,mediante asta giudiziaria, fin quando la società è solida e quindi non è stata dichiara fallita, sono possibili le cessioni di credito, in baSe all'art 115 L.F. ?

inexecutivis pubblicato 22 marzo 2021

Certamente.

vincdec10 pubblicato 03 aprile 2021

Invece dopo la dichiarazione del fallimento le eventuali attivià di cessione dei crediti sono pilotate dal curatore fallimentare oppure e lasciato spazio agli investimenti in crediti ipotecari chirografari da parte dei privati in accordo con i creditori ?

inexecutivis pubblicato 08 aprile 2021

Dopo la dichiarazione di fallimento i beni del fallito sono acquisiti all'attivo, sicchè la loro liquidazione potrà avvenire solo nelle forme stabilite dall'art. 107 commi primo o secondo l.f. Dunque è escluso il ricorso a soluzioni concordate tra creditori e terzi.

vincdec10 pubblicato 17 aprile 2021

Salve nel decreto di omologa del guidice per la cessione degli immobili in asta mediante concordato preventivo vi è scritto che sono possibii trattative stragiudiziali anche per recupero dei crediti ai sensi art 182 l.f.

Potrei contattare il curatore o il liquidatore giudiziale per poter prospettare  una trattativa/accordo a loro favore per il recupero del loro credito?

 

inexecutivis pubblicato 19 aprile 2021

 Riteniamo di no in quanto l'attivo della liquidazione concordataria deve necessariamente affluire alla massa per pagare le spese prededucibili e per essere distribuito tra i creditori aventi diritto sulla base delle regole del piano concordatario, tenuto conto delle cause di prelazione

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