inexecutivis
pubblicato
18 settembre 2019
Cerchiamo di rispondere separatamente alle due domande formulate.
Quanto alla prima, la riduzione ipotizzata è corretta. Ad ogni vendita andata deserta si riduce il prezzo base e sul nuovo prezzo base si calcola l’offerta minima.
Per chiarire i dubbi espressi nel secondo quesito è necessario premettere alcuni riferimenti normativi.
Ai sensi dell’art. 591, comma secondo, c.p.c., (come novellato dal d.l. 59/2016, convertito con l. 119/2016) quando, andato deserto un tentativo di vendita, il Giudice dispone che se ne svolga un altro, “può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto25 tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà.
Dunque, la decurtazione del 25 % non è una decurtazione fissa, ma costituisce solo il limite che non può essere superato (limite che dopo il quarto tentativo di vendita diventa del 50%), fermo restando che il Giudice può disporre un ribasso più contenuto.
Aggiungiamo che sovente il Giudice dell’esecuzione predetermina i ribassi, e la relativa misura, già in sede di adozione di ordinanza di vendita (che ai sensi dell’art 490, comma secondo, c.p.c. deve essere pubblicata sul sito internet unitamente alla perizia di stima redatta dall’esperto ed all’avviso di vendita).