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pubblicato
09 febbraio 2017
L'imposta di registro, quando non ricorrono i benefici prima casa, essa si applica nella misura del 9% ai sensi dell’art. 1, comma 1 della tariffa del TUR (Testo unico dell’imposta di registro) approvato con dpr 26.4.1986, n. 131 calcolata sulla minor somma tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1)
140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.