avviso di vendita e ordinanza di vendita

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  • Ultimo messaggio 23 febbraio 2019
leleio pubblicato 14 febbraio 2019

Buongiorno, in molte procedure trovo sia l'ordinanza di vendita che l'avviso di vendita. In una procedura che sto seguendo è stato pubblicato solo avviso di vendita. Significa che l'ordinanza di vendita non esiste? O esiste sempre e quindi può essere richiesta per consultarla?

 

 

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inexecutivis pubblicato 19 febbraio 2019

La risposta all'interrogativo formulato risiede nell'art. 490 c.p.c.

II primo comma di questa disposizione (nel testo riscritto dall’art. 13, comma 1 let. b) n. 1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132) prevede che quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” (consultabile all'indirizzo: https://pvp.giustizia.it/pvp/).

Dunque, ogni vendita deve essere necessariamente pubblicizzata sul portale delle vendite pubbliche sul quale deve essere consultabile l'avviso di vendita. Non è necessario che sul portale si inserite anche l'ordinanza di vendita, sebbene poi nel momento in cui si carica il predetto avviso il sistema richiede che sia inserito un allegato al quale occorre necessariamente dal nome di "ordinanza".

Il secondo comma del medesimo art. 490 dispone poi che in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp. att. c.p.c. sia inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

È chiaro pertanto che l'ordinanza di vendita deve essere necessariamente pubblicata sui siti Internet delle società private che gestiscono gli adempimenti pubblicitari.

Infine, il terzo comma dell'art. 490 prevede che il giudice può disporre altresì che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.

Il dato normativo appena succintamente richiamato consente di affermare che l'omessa pubblicazione dell'ordinanza di vendita sui siti delle società private rappresenta certamente un'anomalia suscettibile di incidere sullo stesso provvedimento di aggiudicazione, determinandone la caducazione.

Infatti, secondo il pressoché costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi, idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatto valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall’atto di aggiudicazione. In questi termini si sono pronunciate Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. In ordine all’applicabilità della regola di cui all’art. 2929 c.c. si veda Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 secondo cui “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)”.

leleio pubblicato 19 febbraio 2019

Grazie per la risposta. La procedura in oggetto presente sul vostro portale non presenta l'ordinanza di vendita ma solo l'avviso di vendita. Mi sembra di aver capito che questo potrebbe inficiare la regolarità dell'asta. A chi posso chiedere che venga effettuata la pubblicazione dell'ordinanza insieme agli altri documenti?

inexecutivis pubblicato 23 febbraio 2019

Certamente al professionsita delegato, poichè s itratta del soggetto tenuto a curare gli adempimenti pubblicitari ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.

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