asta senza custode

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  • Ultimo messaggio 09 dicembre 2018
jenniferpace1993 pubblicato 05 dicembre 2018

Buonasera,

il 17 luglio 2018 mi son aggiudicata un immobile all'asta, in data 20 novembre 2018 ho effettuato il saldo prezzo e nello stesso giorno è stato depositato in cancelleria il decreto di trasferimento firmato dal giudice. Solo alla firma dell'atto ho appreso dal curatore fallimentare, che per questo immobile non è stato designato alcun custode, e quando gli ho chiesto come fare per poter ottenere le chiavi, quest'ultimo mi ha detto di contattare direttamente il vecchio proprietario.

Premettendo che il vecchio proprietario non abita piu in quell appartamento da almeno un mese, il giorno 22 novembre l ho contattato per la consegna delle chiavi e mi ha detto che aveva bisogno di qualche giorno per portare via alcuni mobili presenti ancora nell'immobile in oggetto.

Ho atteso altre due settimane (pensando di fare cosa gradita) e ieri l ho richiamato per chiedergli la consegna delle chiavi e ha rimandato il tutto tra altre due settimane; cosi su consiglio del curatore fallimentare gli ho chiesto almeno una copia delle chiavi essendo a tutti gli effetti io la proprietaria, ma per ora non ho ricevuto ancora nulla.

La domande adesso sono : vista la situazione, se non volesse ancora collaborare, potrei andare con un fabbro a cambiare la serratura? Se dovesse darmene una copia invece, per tutelarmi potrei comunque cambiare il cilindro e andare io ad aprire la porta quando tornerà a prendere i suoi ultimi mobili presenti nell'appartamento?

Ho parecchia paura, perchè potrebbe creare dei danni all'interno dell'appartamento e non essendoci un custode ufficiale che attesti che la consegna dell'immobile avviene intatta (senza danni), qualsiasi responsabilità ricadrà su di me.

Se qualcuno riesce ad aiutarmi a rispondere a questi quesiti ne sarei felicissima perchè non so a chi rivolgermi.

 

Grazie mille

 

Jennifer

 

inexecutivis pubblicato 09 dicembre 2018

La risposta al quesito formulato richiede che vengano esplicitati alcuni concetti preliminari.

Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che “Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Sulla scorta di questi dati è allora evidente che il primo soggetto cui chiedere conto della consegna è il curatore fallimentare, sul quale grava l'obbligazione di consegnare il bene all'acquirente.

Quanto alla possibilità che il nuovo acquirente possa agire autonomamente, nutriamo qualche perplessità: il rischio che si corre infatti è quello di commettere un atto illecito. Potrebbe infatti ipotizzarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 393 cp, a mente del quale “Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Si tenga presente che sempre la stessa norma precisa che “Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.

In giurisprudenza è stato ad esempio ritenuto che risponde del reato suddetto “il socio accomandatario di una s.a.s. che, in conseguenza di contrasti insorti con il socio accomandante, sostituisce la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l'attività commerciale, al fine di impedire all'accomandante l'accesso al locale per l'esercizio dei diritti riconosciutigli dall'art. 2320 cod. civ..” (Cass. Sez. 6, n. 4464 del 15/12/2016), oppure “il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fà ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto” (Cass., sez. 6, 18.1.2005, n. 10066).

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