asta beni mobili

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  • Ultimo messaggio 16 giugno 2019
crystal_75 pubblicato 12 giugno 2019

Buongiorno, vorrei una delucidazione su un'asta giudiziaria a cui ho partecipato ieri. Beni mobili con base d'asta a €0 senza riserva, ero l'unica presente al momento dell'asta, il banditore mi ha elencato i beni e i loro prezzi, ma mi chiedo se il prezzo base è 0 io non potevo offrire quel che volevo? Mi è stato risposto che poteva anche rifiutare l'offerta da me fatta, è corretto? Io credo che un'asta con base 0 e senza riserva non debba avere dei prezzi sul posto, altrimenti nemmeno sarei andata, non è la prima asta che faccio ma la prima senza prezzo. Attendo una vs risposta in merito onde trovarmi nella stessa situazione mi dovesse ricapitare. Grazie

inexecutivis pubblicato 16 giugno 2019

A nostro avviso per rispondere correttamente all’interrogativo formulato occorre partire dalla lettura dell’art. 532 c.p.c., (dettato per la vendita a mezzo commissionario) il quale dispone che il giudice dell'esecuzione nell’ordinare la vendita fissa il prezzo minimo “dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso”.

Con lo stesso provvedimento “il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria”.

L’ultimo comma della previsione stabilisce infine che “se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato”.

Altra norma da considerare è l’art. 535, comma secondo, c.p.c., dettato in tema di vendita con il sistema dell’incanto il quale dispone che il giudice dell’esecuzione, nel disporre la vendita, “sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo”.

Dal raffronto di queste due norme sembrerebbe che solo nella vendita con il sistema dell’incanto sia possibile prescindere dalla fissazione di un prezzo minimo, laddove invece nella vendita a mezzo commissionario questo debba essere sempre presente.

Tuttavia nulla esclude che anche nel disporre la vendita a mezzo commissionario il giudice dell’esecuzione possa disporre la vendita al miglior offerente (soprattutto da quando, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, è previsto un numero massimo di tentativ idi vendita pari a tre, esperiti infruttuosamente i quali la procedura si estingue).

Peraltro, intervenendo su un precedette dibattito dottrinario sviluppatosi intorno al tema, con la sentenza n. 15596 dello scorso 11 giugno, la Corte di Cassazione ha affermato che l’istituto dell’assegnazione trova generale applicazione, in forza dell’art. 505 c.p.c., anche nell’espropriazione mobiliare, a prescindere dalle modifiche apportate all’art. 538 dall'art. 10 della l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Certamente, quando il prezzo base è “0” in teoria l’offerente dovrebbe poter offrire anche un euro, ma è altrettanto vero che una procedura esecutiva ha ragione di esistere quando è capace di collocare il bene sul mercato ad un prezzo di vendita che possa essere considerato tale, non già quando tale collocazione è, nei fatti, un trasferimento sostanzialmente a titolo gratuito. Si consideri, peraltro, che a mente dell’art. 164 bis disp att c.p.c. la procedura esecutiva deve essere di chiarata improseguibile quando non v’è a possibilità di soddisfare in modo ragionevole i creditori, cosa che evidentemente non si verifica quando il prezzo di vendita è del tutto simbolico.

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