Assegnazione del bene

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2022
sarah pubblicato 15 aprile 2022

Un creditore intervenuto per fare istanza di assegnazione con credito minore rispetto al valore del bene quanto deve offrire per ricomprendete altresì le spese e gli oneri delle esecuzioni?

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inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

L’istanza di assegnazione, come recita l’art. 589 deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.

Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.

Quanto alle spese di esecuzione, esse sono conoscibili poiché di esse vi è traccia nel fascicolo dell’esecuzione, o comunque sono facilmente documentabili dal custode e dal professionista delegato. Ad esse vanno aggiunte le spese del (futuro) trasferimento del bene che restano a carico della procedura, vale a dire le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli nonché il compenso spettante al professionista delegato, determinabile agevolmente ai sensi del Il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227.

Quanto all’importo dei crediti aventi grado anteriore, la questione è più complicata.

Ora, per quelli intervenuti il problema non si pone poiché il credito si ricava dalla lettura dell’atto di intervento.

Il discorso è invece più articolato per i creditori iscritti non intervenuti.

In relazione a questi ultimi, si registrano due opinioni.

Secondo taluni anche questi creditori, se di grado anteriore al creditore richiedente l’assegnazione, dovrebbero essere considerati ai fini dell’assegnazione. Ciò in quanto l’art. 506 c.p.c. specifica che l’assegnazione può essere fatta “solo” per un valore non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore rispetto al richiedente.

Altri ritengono (a nostro giudizio condivisibilmente) che i creditori di grado anteriore devono essere considerati ai fini dell’assegnazione a condizione che siano intervenuti nella procedura e dunque abbiano diritto di concorrere alla distribuzione. Invero, la norma ha la funzione di evitare che l’istanza di assegnazione si risolva in danno del creditore di grado anteriore, ma non si traduce nel fatto che egli debba essere pagato anche se non ha spiegato intervento.

Dunque, riteniamo che debba tenersi conto solo dei crediti che abbiano causa di prelazione anteriore al richiedente, purché intervenuti.

Riteniamo, inoltre, che se essi intervengono nell’arco temporale ricompreso tra l’istanza di assegnazione ed il provvedimento con il quale il ge si pronuncia, dovranno essere considerati. Invero, il creditore essendo a conoscenza della esistenza di un credito di grado anteriore, nel momento in cui formula istanza di assegnazione è a conoscenza del fatto che in forza dell’art. 506 c.p.c. quel credito, ove oggetto di intervento, dovrà essere considerato ai fini della quantificazione dell’importo da versare.

sarah pubblicato 10 maggio 2022

Grazie

inexecutivis pubblicato 18 maggio 2022

grazie a lei!

lucaska pubblicato 08 giugno 2022

 mi ricollego al quesito con una domanda di taglio pratico:

istanza di assegnazione in esecuzione mobiliare (per la precisione intera partecipazione sociale).

PB d'asta (andata deserta) di poco superiore al credito ( 32.000 PB a fronte di 30.000 di credito). 

il creditore vuole chiedere l'assegnazione delle quote, al fine di evitare altri esperimenti di vendita, il prezzo minimo da offrire è pari a € 32.000 con necessario conguaglio da parte del creditore in favore della procedura (se non erro).

le spese di esecuzione sino ad ora sostenute tra cui anche quelle del delegato e gli onorari del legale del procedente non ancora liquidate, possono compensarsi con il conguaglio da versare?

in altre parole: i 2.000€ da conguagliare in favore della procedura potranno essere poi rimborsati al creditore assegnatario a titolo di liquidazione degli onorari e spese sostenute?

come si pone il principio della preducibilità delle spese ed onorari di esecuzione nel caso dell'assegnazione?

il dubbio nasce dal fatto che in caso di risposta negativa, la soddisfazione (totale o parziale) del credito vantato sarebbe ulteriormente gravata di tutte le spese sostenute per l'esecuzione.

sperando di aver formulato correttamente la domanda i ringrazio in anticipo.

Luca 

 

   

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2022

SI, certamente, il conguaglio è possibile, per cui la differenza versata, viene recuperata (in tutto o in parte) come spese di procedura

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