appartamento Ok, ma il terreno è gravato da ipoteca

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  • Ultimo messaggio 11 gennaio 2020
valerio pubblicato 31 dicembre 2019

Salve, Ho visto un avviso di vendita di un appartamento, ho letto la perizia è sembra interessante, pero' il perito specifica che sul terreno dove sorge il palazzo (totalmente all'asta, per ogni singolo appartamento), grava un ipoteca (non riguarda l'esecuzione in corso). Essendo un ipoteca di ben 850 mila euro, vorrei sapere se comprassi 1 appartamento, un giorno la banca che ha l'ipoteca del terreno, avrebbe dei diritti su di me, compratore di uno degli appartamenti. Grazie. 

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inexecutivis pubblicato 11 gennaio 2020

grazie mille, apprezziamo i complimenti (così come le critichè) poichè ci aiutano a svolgere al meglio il nostro servizio.

valerio pubblicato 06 gennaio 2020

Ok grazie. Meritereste una medaglia al valore civile per questo servizio svolto per le persone che si trovano a dover affrotare i temi delle esecuzioni immobiliari e si sentono sperdute in un mondo che non conoscono. 

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2020

Non comprendiamo le ragioni della indicazione contenuta in perizia.

In ogni caso possiamo confermare che l'ipoteca verrà cancellata sulla scorta delle indicazioni normative sopra fornite.

valerio pubblicato 05 gennaio 2020

Grazie della cortese risposta, ma quello che mi lascia perplesso e che nella perizia, alla voce "Formalità a carico dell'acquirente" dice che non risultano vincolo od oneri di alcun genere, poi pero' aggiunge che "tuttavia esiste un ipoteca volontaria" sul terreno dove sorge il palazzo, anche se la banca creditrice non è intervenuta.  Ma sopratutto quello che mi fa tremare è il fatto che alla voce "Formalità che verranno cancellate" non c'è l'ipoteca del terreno, ma solo l'ipoteca e il pignoramento sull'immobile.

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2020

Rispondiamo all'interrogativo premettendo che sebbene l'ipoteca iscritta sul terreno si estenda anche al fabbricato su di esso costruito, con il decreto di trasferimento essa verrà cancellata a norma dell'art. 586 cpc, per cui essa non potrà essere fatta valere nei confronti dell'acquirente.

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