Acquisto quota da parente con decreto ingiuntivo

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  • Ultimo messaggio 19 maggio 2020
titti pubblicato 13 maggio 2020

Buongiorno, scrivo per un parere e ringrazio  in anticipo. Ero in procinto di acquistare la quota del 50% di proprietà di un mio parente, dell' appartamento in cui vivo. Prima del rogito e' però arrivato un decreto ingiuntivo di 20 mila euro, al mio indirizzo, in quanto lui ha la residenza in questa casa. Probabilmente gli avvisi precedenti saranno arrivati alla sua vecchia residenza. Prima di procedere con il rogito, ho proposto al mio parente che avrei saldato  il  suo debito e che la rimanenza l'avrei pagata a lui al momento del rogito. Lui rifiuta, in quanto vuole procedere subito con il rogito , poi , incassati i soldi trattare un saldo e stralcio con la finanziaria, pensando, una volta liberatosi della casa , di avere uno sconto sul debito. Aggiungo che ha anche un ulteriore finanziamento che non sta pagando, ma di cui non vuole dirmi nulla. Il mio parente non e' molto affidabile, temo che incassati i soldi, non avendo più nulle, potrebbe non saldare i suoi debiti.  Al momento non ci sono iscritte ipoteche sulla casa. Chiedo gentilmente  cosa posso fare per tutelare il mio acquisto. 

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inexecutivis pubblicato 16 maggio 2020

Trattandosi di bene libero da iscrizioni ipotecarie l'acquisto è teoricamente stabile.

Tuttavia ci sono due rischi.

Il primo è quello che deriva da un eventuale fallimento del venditore.

L’art. 67 comma 1 n. 1 legge fallimentare prevede infatti che “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.

Il comma 2 aggiunge che sono pure revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Inoltre, anche a prescindere dal fallimento, se l’atto è pregiudizievole per le ragioni dei creditori  potrebbe essere ipotizzabile un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il quale prevede che Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando, trattandosi di atto a titolo oneroso (e sarebbe il suo caso), il terzo fosse consapevole del pregiudizio.

titti pubblicato 16 maggio 2020

Vi ringrazio moltissimo per la risposta.

inexecutivis pubblicato 19 maggio 2020

Grazie a lei.

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