Acquisto immobile all'asta

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  • Ultimo messaggio 11 aprile 2019
alessandrosoldi pubblicato 03 aprile 2019

Buonasera

Sono interessato all'acquisto di un immobile all'asta che ad oggi è in categoria C1 di proprietà di una società (SRL)

E' parte di un contesto immobiliare che è stato recuperato con una importante ristrutturazione a destinazione residenziale e successivamente interessato da P.d.C. di completamento con cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare in questione.

L'interesse sarebbe quello di trasformarlo nuovamente in abitazione (oltretutto con poche opere di ristrutturazione interna).

Le domande sono le seguenti:

1- Se dovessi riuscire ad assegnarmi l'unità immobiliare, posso richiedere l'applicazione dell'IVA agevolata  anche se è un C1, dichiarando l'impegno al cambio di destinazione d'uso e trasferirvi la residenza entro 18 mesi dal decreto di trasferimento?

2- dal momento in cui dovessi procedere con l'intervento di ristrutturazione, è possibile derogare alle scadenze del trasferimento di residenza considerando e dichiarando che: a) lavoro nel medesimo comune - b) le opere di ristrutturazione inizieranno dal momento in cui entrerò in possesso dell'immobile ???

3- E' possibile presentare un'istanza al Giudice richiedendo di poter procedere, subito dopo l'assegnazione e prima del decreto di trasferimento, alla presentazione delle pratiche edilizie necessarie alla ristrutturazione e al cambio di destinazione d'uso.

4- La richiesta dell'applicazione dell'IVA agevolata con le motivazioni di cui sopra, a che e quando devono effettivamente essere richieste?

GRAZIE INFINITE

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inexecutivis pubblicato 06 aprile 2019

A nostro avviso il vigente sistema normativo non consente di accedere ai benefici prima casa nell’ipotesi prospettata.

Invero, ai sensi dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. (la stessa previsione è contenuta, ai fini IVA, nella Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Se dunque un immobile non può essere considerato tale, i benefici legati all'acquisto della prima casa non spettano.

Diverso sarebbe il caso in cui, al momento del trasferimento della proprietà, fosse già stata presentata una richiesta per ottenere un titolo edilizio in cui si prevedesse la trasformazione del bene in abitazione, nel qual caso, si potrebbe applicare la normativa (Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972) che estende l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa anche alle abitazioni non ultimate.

fabif pubblicato 08 aprile 2019

Buona sera, ringrazio per il forum.

Sarei interessato a partecipare ad un asta immobiliare, intendo proporre euro 180.000,00

immobile in A2 rendita € 557,77 e garage in C6 rendita €43,38 acquisto seconda casa.

Vorrei conoscere le spese che dovrò affrontare se mi aggiudicherò immobile, imposte registro ecc.

ci sono voci tipo, iva, imposta registrazione, costi trascrizione... a quanto ammonterebbero?

manca qualcosa tra le spese fisse che devo sostenere? Non vorrei sorprese?

Inoltre c’è scritto la cancellazione iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri e di ogni vincolo sull’immobile sarà V ordinata dal giudice una volta saldato l’immobile; si intende anche tutte le ipoteche volontarie fatte dal proprietario?

Grazie.

fabif

 

 

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2019

Le spese che gravano sull’acquirente sono le seguenti.

In primo luogo va considerato il compenso spettante la professionista delegato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 15.10.2015, N. 227, a mente del quale “Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”.

Dette spese (al netto dell’IVA, pari al 22% e del CAP, pari al 4 %), saranno, a seconda del prezzo di aggiudicazione, le seguenti:

quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario, (comprensivo delle spese generali) è pari ad €. 550,00;

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario (comprensivo delle spese generali) è pari ad  €. 825,00;

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario (comprensivo delle spese generali) è pari ad €. 1.100,00.

A questo importo va aggiunta l’IVA, se dovuta.

 

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Quanto all'aliquota, se non ricorrono le condizioni prima casa, essa sarà applicata nella misura del 22%, tranne che non si tratti di fabbricati "Tupini" tali essendo quelli identificati dall’art. 13 della L. n. 408/1949, nonché dal combinato disposto dall’articolo 1 della L. n.1493/1962 e dall’articolo unico della L. n. 1212/1967, nel qual caso l’aliquota sarà del 10%

L’art. 13 definisce i fabbricati “TUPINI” come le “(…) case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso (…)”, mentre l'art. 1 della l. n. 1493/1962 stabilisce che “(…) le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, (…) sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra (…)”.

Queste norme sono state oggetto di interpretazione autentica da parte della l. n. 1212/1967, la quale ha esplicitato che è necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, due condizioni:

a) almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;

b) non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.

Se non si applica l’IVA, sarà dovuta l’imposta di registro.

Essa, quando non ricorrono i benefici prima casa, si applica nella misura del 9% ai sensi dell’art. 1, comma 1 della tariffa del TUR (Testo unico dell’imposta di registro) approvato con dpr 26.4.1986, n. 131.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 120 nel caso (come quello prospettato nella domanda) di fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1)

L’imposta di registro, comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, non può essere inferiore all’importo di €. 1.000,00 (detta previsione si applica per tutti i trasferimenti immobiliari, come si ricava dalla previsione appena richiamata).

Infine, ai sensi del comma 3 del citato art. 10, l’atto di trasferimento è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali nella misura di €. 50,00 ciascuno.

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