Accetazione dell'eredità mancante

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  • Ultimo messaggio 02 febbraio 2020
paladini75 pubblicato 09 dicembre 2019

Salve, vorrei comprare un'immobile all'asta ma nella perizia leggo che è pervenuto al debitore per la parte di 1/2 tramite Decreto di Trasferimento e dopo diversi anni per l'altro 1/2 tramite successione dichiarata e poi trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari. Il problema è che non risulta trascritta l'Accetazione dell'eredità quindi non potrei rivendere l'immobile.

Se mi aggiudicassi l'immobile potrei sanare io la cosa pagando il dovuto?

L'unica strada è ottenere una sentenza che accerti l'intervenuta accettazione tacita?

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inexecutivis pubblicato 11 dicembre 2019

A nostro avviso non vi sono i presupposti per procedere alla vendita.

In argomento la Corte di Cassazione ha sempre ritennuto che con riferimento ai beni pervenuti al debitore esecutato iure hereditatis la Corte di cassazione (n. 11638 del 26.5.2014) ha osservato, che “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.

paladini75 pubblicato 13 dicembre 2019

Grazie

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2019

Grazie a lei.

savy pubblicato 24 gennaio 2020

Buongiorno nel caso in perizia risulti tra le trascrizioni una accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, questa impatterà sull'eventuale circolazione successiva al decreto di trasferimento dell'immobile?

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2020

Rispondiamo all’interrogativo osservando che ai sensi dell’art. 459 c.c. l’eredità si acquista a mezzo dell’accettazione, che secondo l’art. 470 può essere pura e semplice o con beneficio di inventario. Quest’ultima consente all’erede di tenere separato il proprio patrimonio da quelle del defunto, così limitando la misura della sua responsabilità per i debiti contratti dal decuius.

Essa, dunque, non incide sul successivo trasferimento.

savy pubblicato 27 gennaio 2020

Grazie mille

savy pubblicato 27 gennaio 2020

Ho trovato sul sito di uno studio notarile quanto segue:" nel caso il bene immobile sia oggetto di procedura esecutiva, il Giudice delle Esecuzioni, rilevando l’assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, deve dichiarare l’improcedibilità della procedura e ordinare la cancellazione del pignoramento." È corretto ?

inexecutivis pubblicato 30 gennaio 2020

A nostro avviso la soluzione della improcedibilità non è corretta poichè la trascrizione dell'accettazione dell'eredità può intervenire anche successivamente, con effetto sanante.

In questi termini si èespressa la giurisprudenza sorpa richiamata, la quale ha altersì aggiunto chela trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare alla funzione principale di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente)”, osservandosi che “se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l'eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato, sicché si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni”.

savy pubblicato 31 gennaio 2020

Grazie mille, in altro post leggo quanto segue :"....Nel 2008 sono soggetto di un pignoramento e di un processo esecutivo riguardo una quota  di un bene immobile indiviso ereditato dai genitori, siccome mi trovavo all'estero non ero a conoscenza del procedimento. Comunque appena venuto a conoscenza, contatto il creditore procedente e faccio una transazione a saldo e stralcio, il giorno dell'udienza lo stesso creditore procedente consegna al giudice la rinuncia agli atti relativa alla procedura, ma in quell'udienza non ero a conoscenza che vi era un altro creditore intervenuto con titolo, un titolo di poche centinaia di euro, comunque il creditore intervenuto inoltra richiesta dell'istanza di vendita, dopo qualche giorno il giudice nell'ordinanza rigetta la richiesta di vendita e per l'effetto ordina la trasmissione degli atti in archivio e autorizza la restituzione dei titoli. la motivazione in breve era: che i beni immobili oggetto della istanza di vendita sono pervenuti al debitore esecutato in virtu' di dichiarazione di successione trascritta; e che tale atto era di per se' inidoneo a provare la proprieta' e la natura di eredi dei semplici chiamati all'eredita' ( cfr. Cass. civ. sez. II, 29/07/2004, n. 14395) che l'accettazione della eredita' potra' essere provata successivamente attraverso il vittorioso esperimento di una azione di accertamento della qualita' di erede o di una actio interrogatoria ex art.481 c.c....." Tale motivazione e tale sentenza della cassazione sono ormai superate ??

inexecutivis pubblicato 02 febbraio 2020

Esatto. La giurisprudenza che abbiamo sopra richiamato ha superato questo orientamento.

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